La proposta dell'ARI per l'adattamento alla nuova normativa del Terzo Settore
di Vincenzo Favata, IT9IZY
Sul punto è necessaria una premessa che prende le mosse da quanto scritto su RadioRivista nel mese di marzo del 2018. In detto editoriale precisavo, con riferimento al codice del terzo settore, che "dalla disamina delle norme emesse, salvo eventuali future modifiche (de iure condendo auspicabili) può affermarsi che numerose saranno le associazioni che per scelta o per impossibilità giuridica, rimarranno estranee alla riforma.
Non ha caso nella rubrica di questo mese "Dalla parte della Legge" viene trattato il tema delle modalità di adeguamento statutario da parte degli enti del terzo settore.
La citata scelta nasce dall'esigenza di fornire al lettore che lo desidera una più ampia panoramica delle questioni sottese alla problematica trattata in questa sede.
Orbene, fatte queste brevi premesse è possibile esaminare l'attuale stato dell'ARI quale associazione iscritta nell'elenco centrale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Occorre precisare che l'ARI è iscritta non nella categoria A) dell'elenco, dove sono iscritte le strutture nazionali di coordinamento di organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della legge 266/1991 e diffuse in più regioni o province autonome; la nostra associazione è iscritta (correttamente) nella categoria B) che ingloba le strutture nazionali di coordinamento di organizzazioni di altra natura purché a componente prevalentemente volontaria e diffuse in più regioni o province autonome.