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    Documentazione Direttiva e-Privacy

PostHeaderIcon Come si diventa radioamatore

Le cognizioni necessarie si possono apprendere sui libri di testo, ma sarà solamente l'ascolto del traffico che viene svolto dalle stazioni radioamatoriali a dare un concreto contributo alla preparazione per poi poter svolgere correttamente l'attività.

E' quindi consigliabile, in attesa dell'ottenimento dell'idoneità e dell'autorizzazione generale, esercitarsi ascoltando le frequenze radioamatoriali, cosa oggi possibile senza alcuna autorizzazione.


DOMANDA PER L’AMMISSIONE AGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI RADIOAMATORE

PROGRAMMA DI ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI RADIOAMATORE

 

Una volta superato l'esame è necessario presentare domanda per ottenere il nominativo da utilizzare nell'esercizio dell'attività radioamatoriale.


La richiesta di nominativo

 

Per conseguire l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore, l'interessato deve presentare, entro trenta giorni dalla data di assegnazione del nominativo, la Dichiarazione di inizio attività.


Dichiarazione di inizio attività

 

Dopo questa ultima formalità, qualora il Ministero non comunichi all'interessato un provvedimento negativo entro quattro settimane dalla data di ricezione della dichiarazione, l'interessato può finalmente iniziare l'attività, entrando così nel meraviglioso mondo della radio.

Riassumendo le disposizioni contenute nei Decreti che disciplinano in Italia l'attività radiantistica, ecco come occorre procedere per ottenere la patente di operatore, primo passo per ottenere poi l'autorizzazione generale.

La patente è indispensabile in quanto abilita all'esercizio di una stazione radiantistica (in pratica come la patente automobilistica abilita alla guida di un automezzo), ma non autorizza ancora chi ne è titolare a possedere una propria stazione, per la quale occorre prima ottenere il rilascio del nominativo, ossia la sigla che identifica internazionalmente la stazione e quindi l'autorizzazione generale.



ISPETTORATI TERRITORIALI

 

PostHeaderIcon Gli esoneri (parziali) per la nostra patente

Aggiornamento al D.M. 01-03-2021

A richiesta, sono esonerati dal sostenere l'esame sugli argomenti indicati nella parte A (QUESTIONI DI NATURA TECNICA) del programma di esame di cui al sub allegato D, gli aspiranti al conseguimento della patente che siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) laurea di primo livello ai sensi del decreto 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. afferente ad una delle classi L08 Ingegneria dell’informazione, L09 Ingegneria industriale, L28 Scienze e tecnologie della navigazione, L30 Scienze e tecnologie fisiche, L31 Scienze e tecnologie informatiche, L35 Scienze matematiche;

b) laurea di primo livello ai sensi del decreto 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca afferente ad una delle classi 9 Ingegneria dell’informazione, 10 Ingegneria industriale, 22 Scienze e tecnologie della navigazione marittima e aerea, 25 Scienze e tecnologie fisiche, 26 Scienze e tecnologie informatiche, 32 Scienze matematiche;

c) laurea magistrale ai sensi del decreto 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca afferente ad una delle classi LM17 Fisica, LM18 Informatica, LM25 Ingegneria dell’automazione, LM26 Ingegneria della sicurezza, LM27 Ingegneria delle telecomunicazioni, LM28 Ingegneria elettrica, LM 29 Ingegneria elettronica, LM32 Ingegneria informatica, LM33 ingegneria meccanica, LM34 Ingegneria navale, LM40 Matematica, LM44 Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria, LM66 Sicurezza informatica, LM72 Scienze e tecnologie della navigazione, LM91 Tecniche e metodi per la società dell’informazione;

d) diploma di laurea o laurea specialistica, equiparata ad una delle classi di laurea magistrale di cui alla precedente lettera c) , ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione;

e) diploma di istituto tecnico nei settori tecnologici Elettronica ed elettrotecnica, Informatica e telecomunicazioni, conseguito presso un istituto statale o riconosciuto dallo Stato.

Può essere altresì comprovata la conoscenza degli argomenti indicati nella parte A del programma di esame di cui al sub allegato D per gli aspiranti al conseguimento della patente che siano in possesso di uno dei titoli di studio di cui al comma 2, lettera da a) a d) , rilasciato da università non statali riconosciute o di paesi dell’Unione europea, purché il titolo sia stato dischiarato equivalente secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Nota: i possessori di uno dei titoli di cui sopra sono esonerati dal sostenere l'esame sugli argomenti indicati nella parte A (QUESTIONI DI NATURA TECNICA) del programma di esame di cui al sub allegato D, ma dovranno comunque sostenere le prove indicate nella parte B (REGOLE E PROCEDURE D'ESERCIZIO NAZIONALI ED INTERNAZIONALI) e nella parte C (REGOLAMENTAZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE DEI SERVIZI DI RADIOAMATORE E DI RADIOAMATORE VIA SATELLITE).

Per richiedere l'esonero parziale usare il modulo disponibile a questo link.