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L’assicurazione per la R.C.T. dell’ARI
In questo nuovo articolo Michele, IZ2FME tratta la questione R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) per eventuali danni a terzi che possono originarsi dalle antenne degli iscritti: “toccando ferro”, come si dice, è bene essere informati su “cosa e come” bisogna fare nel caso sia necessario attivare la polizza, che fornisce copertura a tutti noi soci ARI. Buona lettura e tanti 73 dalla Vostra Redazione.
DOMANDA: Michele, IZ2FME carissimo, buongiorno, sono Piercarlo della Sezione ARI di … e ti vorrei chiedere qualche “istruzione per l’uso”, in relazione alla polizza per la R.C. che protegge noi soci nel caso di sinistri che riguardino le nostre antenne ed apparati. Se dovesse cadere un’ antenna o un supporto dal tetto in strada, ad esempio, e andasse a colpire una persona o un’ auto di sotto… come mi dovrei comportare ai fini assicurativi? Sempre grazie perché con parole semplici sei capace di inquadrare in modo sintetico ed efficace ogni materia che riguardi il nostro meraviglioso hobby. Puoi rispondermi in privato, ma anche, se deciderai di farlo, puoi pubblicare questo messaggio nella tua bella rubrica Dalla parte della Legge, sperando di poter esser d’aiuto anche ad altri colleghi che si sono posti la mia stessa domanda.
RISPOSTA: Caro Piercarlo, grazie per la tua e-mail. Ti rispondo volentieri, perché è un quesito “operativo” che mi è stato posto anche da altri amici di nostre Sezioni sparse un po’ in tutta Italia. Come giustamente hai scritto, l’ARI ha da tempo stipulato con Italiana Assicurazioni S.p.A. (Agenzia Assicurazioni Castello S.n.c. di Milano gestita dal nostro mitico Tibor Blum, IK2SAI) una polizza che assicura tutti gli iscritti (semplicemente per effetto del pagamento della quota associativa) dai rischi e danni da R.C. (Responsabilità Civile) verso terzi. Si tratta, in particolare, della polizza n. 2023/07/6315177 che ciascuno di noi può scaricare (compresi gli allegati), accedendo al sito www.ari.it, nella parte riservata (username: proprio nominativo, password: il codice che è riportato sull’etichetta postale di RadioRivista).
Ma, prima di tutto, cerchiamo di spiegare, anche ai non addetti ai lavori, “che cosa” è assicurato e a cosa serve una polizza R.C. Per Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) si intende generalmente la polizza che viene stipulata per tutelare se stessi e/o il proprio patrimonio per eventuali danni involontari che possono essere causati a terze persone. Nel caso in cui, a seguito di un comportamento negligente, imprudente o comunque colpevole del contraente (l’antenna non è stata saldamente ancorata, i bulloni del supporto palo-antenna si sganciano, i tiranti del traliccio si spezzano, e chi più ne ha più ne metta…), si danneggia qualcosa o qualcuno, il radioamatore responsabile del danno dovrà pagare il danneggiato che chiede il risarcimento. Ciò a condizione, naturalmente, che il danno sia stato causato in modo involontario: ecco allora che la Compagnia di Assicurazione risarcirà il danneggiato (ossia il radioamatore assicurato), nei casi espressamente stabiliti nel contratto, in tal modo proteggendo “di sponda” il suo patrimonio.
Bisogna tenere presente che, a differenza di ciò che accade per la R.C.A. (Responsabilità Civile Autoveicoli), per la quale il legislatore ha introdotto una disciplina di Legge specifica che la rende peraltro obbligatoria (a tutela della sicurezza della circolazione stradale), con la polizza R.C.T. chi viene tutelato è il contraente e non (direttamente) il terzo, proprio perché il danno da cui questi viene protetto è quello al proprio patrimonio.
Tradotto dall’“avvocatese”: se un elemento della mia tre elementi yagi si stacca e cade al piano terra, sfondando il parabrezza di un’auto posteggiata di proprietà di Tizio, quest’ultimo mi intimerà di risarcire il danno; io (socio ARI) attiverò la polizza R.C.T., affinché la Compagnia di Assicurazione mi tenga indenne da tale richiesta. In altre parole, la “mia” Assicurazione non avrà un rapporto diretto con il danneggiato, ma con il radioamatore assicurato. Ovviamente, prima di accettare la quantificazione del danno stimata dal liquidatore nominato dalla Compagnia (che di norma avviene “a saldo e stralcio” ed è onnicomprensiva), dovrò essere certo che le pretese del terzo danneggiato non eccedano l’offerta pervenuta dall’Assicurazione, perché, diversamente, rimarrei esposto a un’azione risarcitoria del terzo danneggiato per la differenza.
L’Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi copre, quindi, i danni alle persone (danni fisici, lesioni, morte o – più in generale – infortuni), danni alle cose (guasti o distruzione di oggetti di proprietà di terzi, sia totale o parziale), danni patrimoniali (distinguendo fra danno emergente, che è quello attuale, come i lavori che occorrono per riparare il vetro sfondato dell’auto nell’esempio precedente, e lucro cessante, vale a dire i danni successivi all’evento, come i mancati introiti lavorativi in favore del danneggiato, per il periodo in cui non ha potuto utilizzare l’autoveicolo) e i danni di natura non patrimoniale che riguardano invece la sfera psico-fisica del terzo (fra questi, il danno morale, biologico ed esistenziale). Il risarcimento danno può essere richiesto esclusivamente dal momento in cui il danno si manifesta, subito dopo il comportamento che lo ha causato, o – in certi determinati casi – anche successivamente (ma entro un ben determinato lasso temporale). Questo, almeno, da un punto di vista generale.
Vediamo più nello specifico le caratteristiche della “nostra” polizza R.C.T. che, grazie a IK2SAI, radioamatore come noi, è stata “confezionata” proprio “su misura” ed è quindi adatta a ogni nostra esigenza. L’assicurazione R.C.T. è prestata per la proprietà e l’esercizio di impianti di antenna ad uso radioamatoriale e sono comprese le fasi dell’installazione, la regolazione e la manutenzione dell’impianto, ricordando che nella definizione di impianto vi sono non soltanto le antenne, ma anche i cavi, i supporti e più in generale la stazione vera e propria (gli apparati e le linee di alimentazione).
Inoltre la nostra polizza, a differenza di ciò che accade per altri prodotti assicurativi “standard”, contiene una importantissima “postilla”, come direbbero i notai, ossia la precisazione, che ha forza e valore contrattuali (e quindi è “legge” fra le parti contraenti), in base alla quale «l’impianto di antenna radioamatoriale è esente da obblighi di certificazione di soggetti terzi: la licenza radioamatoriale autorizza il soggetto all’installazione ed alla manutenzione di impianti di antenna destinati all’uso concesso dall’autorizzazione medesima». È evidente a tutti l’importanza di una tale pattuizione, che evita il rischio di sentirci opporre l’inoperatività della garanzia per danni provocati – per esempio – dalla caduta di antenne autocostruite (e, come tali, benché perfettamente legittime ai sensi del D. Lgs. n. 259/2003, sprovviste delle certificazioni proprie delle antenne commerciali).
Inoltre, la garanzia per i soci ARI s’intende prestata sia per gli impianti collocati presso la sede del contraente, sia per impianti installati presso le Sezioni dell’Associazione, sia per gli impianti collocati presso le abitazioni principali dei soci e le dimore saltuarie degli stessi (si pensi, ad esempio, alla seconda casa al mare o in montagna). La polizza copre anche i sinistri che si verificano presso le nostre stazioni mobili (per esempio camper o roulotte, con la precisazione che tali veicoli non devono essere in movimento) e, più in generale, essa indennizza i sinistri che avvengono durante le operazioni in “field day”, anche per finalità di Protezione Civile (esercitazioni comprese). Pensate che l’ARI è riuscita a far assicurare addirittura le stazioni ripetitrici e automatiche, anche non presidiate (con alcune ben determinate clausole sulle quali qui non mi dilungo, ma che potete approfondire leggendo la documentazione contrattuale pubblicata sul nostro sito: https://www.ari.it/segreteria/6782-assicurazione-antenne.html).
Ma cosa bisogna fare in caso di sinistro? Niente paura, ci viene subito in soccorso l’art. 7 delle Condizioni Generali di polizza: «in caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato devono darne avviso scritto all’agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza». Si tratta del resto della declinazione di un principio generale previsto all’art. 1913 del Codice Civile. Attenzione, perché «l’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo» (art. 1915 c.c.).
Più nello specifico, si può dire che, quando capita un sinistro, il Socio inoltra una segnalazione alla Segreteria Generale; l’Ufficio, verificata la posizione associativa, informa il broker (Tibor, IK2SAI), il quale prende immediatamente e direttamente contatti con il Socio in questione e, se ci sono i presupposti, nomina un perito. Questi è un professionista formalmente e sostanzialmente esterno alla Compagnia, un suo mero fiduciario, insomma. Nello stabilire se il sinistro sia o meno “coperto” dalle garanzie di polizza e, in caso positivo, nel determinare e quantificare l’ammontare del danno, il perito è assolutamente autonomo (ergo: nel caso qualche cosa vada “storto” in questa fase, prendetevela col perito e non con l’incolpevole Compagnia!). La segnalazione del sinistro deve contenere un’accurata descrizione dell’evento, il riferimento al numero della polizza e, naturalmente, tutti i vostri dati anagrafici e identificativi, compresi i riferimenti alla Sezione ARI alla quale siete iscritti, la prova del versamento della quota per l’anno in corso e i dati relativi all’autorizzazione generale e patente delle quali siete titolari. Esempio:
Oggetto: denuncia sinistro polizza ARI n. 2023/07/6315177 – cod. 259 – sub ag. n. 009/03005 Milano Castello – ag. Tibor Blum
Il sottoscritto, … nato a … e residente in …, via …, socio ARI della Sezione di …, titolare della patente n. …, del nominativo radioamatoriale assegnato… e dell’autorizzazione generale n.…, con la presente chiede l’apertura di sinistro in riferimento alla polizza RCT a margine indicata, avuto riguardo ai fatti verificatisi in …, in data …, come di seguito riassunti: …
Si allegano le fotografie del manufatto oggetto di denuncia, nonché i riferimenti anagrafici e telefonici delle persone informate sui fatti. Si allega, inoltre, la seguente documentazione: …
Chiedo pertanto di esser garantito a’ termini di polizza. Attendo di conoscere i riferimenti identificativi della pratica e il nominativo del liquidatore cui poter far riferimento, e attendo la nomina del perito per l’accertamento del danno e la sua quantificazione. Ringrazio e porgo i miei migliori saluti.
Un’ultima precisazione è, però, fondamentale: abbiamo visto che la polizza in questione mette al riparo gli iscritti dalla Responsabilità Civile verso Terzi. Ma, alla fin dei conti, chi sono questi terzi? Ci viene in aiuto l’art. 14 delle Condizioni Generali, laddove precisa (ma si tratta di una clausola standard che ritroviamo anche in tutte le altre polizze che regolano la R.C.T., anche di altre Compagnie): «non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione R.C.T.: a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a)». Quindi, tradotto ancora una volta dall’“avvocatese”, se si rompe il traliccio sul tetto e cade rovinosamente sul ciclomotore parcheggiato in strada di proprietà di mio figlio che vive ancora in casa con me, la polizza non opera.
Va infine evidenziata un’altra circostanza molto importante, che spesso potrebbe essere foriera di malumori o incomprensioni (dovute però alla non conoscenza della materia), ma che, ancora una volta, è presto spiegata. Se il sinistro si verifica in occasione e a causa di un evento assolutamente eccezionale e imprevedibile, id est del tutto “fuori contesto” (per esempio, la mia antenna “prende il volo” e procura un danno a terzi a causa di una tromba d’aria in una località ove, tradizionalmente e “meteorologicamente”, questo tipo di fenomeni sono rarissimi e sporadici), potrebbe succedere che il perito nominato dalla (ma non “della”) Compagnia, ritenga che la cosiddetta “eziologia” (causalità) dell’evento sia attribuibile ad un caso di “forza maggiore” o caso fortuito.
Se questa fosse la valutazione del perito, la Compagnia d’Assicurazione allora non potrebbe far nulla e il sinistro andrebbe “scoperto”, avendo – di fatto – la Compagnia le mani legate: ricordiamoci che il perito è un soggetto terzo che svolge valutazioni in perfetta autonomia e in “scienza e coscienza”. Il mio suggerimento allora, specie nel caso in cui si tratti di sinistri di una certa importanza (il massimale per sinistro è pari a 1,5 milioni di euro!), è di affiancare il perito nominato dalla Compagnia con un nostro C.T.P. (Consulente Tecnico di Parte) che lo tenga “sotto tiro” (metaforicamente parlando, hi!).
Attenzione però: sappiate che i costi del vostro C.T.P. sono a carico vostro e non vengono in ogni caso coperti dalla polizza (quindi fate bene le vostre opportune valutazioni ex ante; in alternativa, riservatevi la nomina di un C.T.P. al prosieguo, per il solo caso in cui il perito nominato dalla Compagnia si sia pronunciato sfavorevolmente, in tal modo limitando al minimo esborsi in parcelle magari non necessari). Non è sufficiente, ad esempio, che il perito affermi “a sensazione” che si sia trattato di un evento eccezionale, ma è necessario verificare le carte meteo ufficiali diramate dall’Aereonautica per rendersi effettivamente conto di “ciò che è stato”. Solo un tecnico di parte può, in questi casi, “guidare” il perito verso una valutazione ancor più oggettiva, o semplicemente verificare che il procedimento di verifica e accertamento dei danni proceda senza intoppi in piena trasparenza. L’esclusione della operatività della R.C.T. per fatti dovuti a forza maggiore o a caso fortuito, peraltro, è stata più volte ribadita dalla giurisprudenza, anche della Suprema Corte di Cassazione: «l’assicurazione per la responsabilità civile non può riguardare i fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore» (Cass. Civ., Sez. III, n. 6071/1983; Cass. Civ. Sez. I, n. 6265/1980).
Da ultimo, ma non per ultimo, occorre sapere che è possibile per il singolo iscritto “implementare” (ma in questo caso a sue spese), la polizza ARI – si veda la circolare n. 4533/23 diramata dalla nostra Segreteria Generale in data 12 ottobre 2023.
Dall’1 gennaio 2024, infatti, i Soci ARI possono usufruire di una polizza assicurativa di cosiddetta Protezione Totale. Alla garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi, già offerta da Italiana Assicurazioni, a mezzo dell’Associazione, si possono aggiungere delle estensioni, ovvero delle polizze assicurative modulate su specifiche esigenze del singolo iscritto.
Vi è, ad esempio, la protezione Pacchetto Base, che prevede anche la copertura Tutela Legale (l’assistenza, pagata dalla Compagnia, da parte di un legale in caso di sinistro). Essa comprende, oltre ai danni cagionati a terzi, anche la proprietà e la conduzione dell’abitazione dell’iscritto, nonché quanto potrebbe accadere nella vita privata. Vi è, poi, l’opzione Pacchetto Shack, con la quale l’iscritto ha la facoltà di proteggersi anche da eventuali danni che possano riguardare le apparecchiature del proprio shack, appunto. Per fare questo, Italiana Assicurazioni, grazie al lavoro del nostro IK2SAI, ha predisposto per i Soci ARI una soluzione “all risks” che, attraverso la copertura del fabbricato (che comprende le antenne) e il contenuto dell’abitazione (che comprende le apparecchiature), protegge da ogni rischio la stazione radio, oltre all’abitazione e quanto contenuto nella stessa.
Spero di esserti stato utile. A presto “on the bands” e 73 carissimi a te e a tutti i colleghi lettori,
Avv. Michele Carlone, IZ2FME