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PostHeaderIcon Fulmini e saette! Come proteggersi dalle varie insidie

Altro argomento spinoso e dibattuto per IZ2FME, l’Avvocato della nostra Associazione: oggi Michele affronta infatti il tema delle norme CEI sul cosiddetto rischio fulminazione. Ancora grazie per i vostri messaggi. Continuate a scriverci e Michele risponderà, dandovi chiarimenti e delucidazioni per fugare ogni vostro dubbio. Buona lettura e tanti, tantissimi DX.

DOMANDA: Michele carissimo, buongiorno e ben trovato. Ti scrivo per e-mail all’indirizzo che trovo pubblicato su RadioRivista e spero che leggerai questa mia comunicazione e che possa rispondermi o in privato o anche direttamente su RadioRivista. Abito in un condominio e l’Amministratore pretende che io gli consegni una relazione tecnica da cui risulti che le mie antenne non creano alcun rischio di “fulminazione” e – più in generale – di pericolo per gli altri abitanti del fabbricato. Addirittura vuole che io gli sottoscriva una mia dichiarazione specifica al riguardo, oltre a quella di un tecnico abilitato per la questione “fulmini”. Cosa posso fare? Ti ringrazio per i suggerimenti e l’aiuto che potrai darmi. Sono anche io un civudoppista e ti ascolto spesso fare CQ. (Lettera firmata).

RISPOSTA: Carissimo, ti ringrazio per questa domanda che è senz’altro di interesse generale. Iniziamo subito col dire che l’Amministratore di Condominio non può pretendere che tu depositi una specifica dichiarazione di “assenza di pericolo”, perché ciò non è previsto da alcuna norma di legge e – men che meno – dal D. Lgs. n. 259/2003 che, come è noto, regola ampiamente e minuziosamente la materia radioamatoriale in Italia. Infatti l’art. 135, c. 2 del D. Lgs. n. 259/2003 recita: «il titolare di autorizzazione generale di classe A è abilitato all’impiego di tutte le bande di frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze al servizio di radioamatore ed al servizio di radioamatore via satellite con potenza massima di 500 Watt», senza aggiungere altro.

Un discorso a parte – invece – va fatto per quanto attiene alle cosiddette “norme sulla fulminazione”. Come sempre, se vogliamo affrontare il tema in modo un po’ organico, va fatta una breve premessa. Il Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) è un’Associazione di diritto privato, senza scopo di lucro, responsabile in ambito nazionale della normazione tecnica in campo elettrotecnico, elettronico e delle telecomunicazioni, che agisce con la partecipazione diretta delle corrispondenti organizzazioni di normazione europea (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique, CENELEC) e internazionale (International Electrotechnical Commission, (IEC). In particolare, il CT 81 è il Comitato Tecnico del CEI che si occupa della protezione contro i fulmini.

Nel lontano 1984 fu pubblicata la prima edizione della norma CEI 81-1 (Protezione di strutture contro i fulmini), con la quale veniva introdotto (appendice G) il primo metodo in assoluto nel nostro Paese per valutare e accertare la necessità o meno di porre in essere misure di protezione contro il rischio di fulminazione nei fabbricati. Sei anni dopo, nel 1990, venne alla luce la norma CEI 81-3 (Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato dei Comuni d’Italia, in ordine alfabetico), con cui si stabilivano dei valori “tipo” o di riferimento (numero di fulmini per chilometro quadrato per anno) e “statistici”, per tutto il nostro territorio, basandosi su una mappa elaborata da dati storici. Infine, nel 1996 arrivò la norma CEI 81-4 (Protezione delle strutture contro i fulmini. Valutazione del rischio dovuto al fulmine) che, seppur in modo “sperimentale”, introdusse per la prima volta un metodo un poco più evoluto per la valutazione del rischio dovuto ai fulmini.

Si dovette attendere però sino all’anno 2006, con la prima versione della norma CEI EN 62305, per avere una trattazione esaustiva ed efficacie della materia. La nuova serie normativa portò una vera e propria “rivoluzione copernicana” in questo specifico settore: nel febbraio 2013 entrò in vigore anche la norma CEI 81-2 (Guida per la verifica delle misure di protezione contro i fulmini), rivolta prioritariamente ai professionisti (di solito ingegneri specializzati, iscritti al rispettivo Albo Professionale).

Nel mese di marzo 2013 il CEI pubblicò finalmente, in italiano, la seconda edizione della norma CEI 81-10 (EN 62305), con la quale si inserivano delle note aggiuntive al corpus di norme in vigore. Tuttavia, per ragioni legate a regole CENELEC, nel novembre dello stesso anno, vennero eliminate le note di chiarimento grazie a quattro fascicoli Errata Corrige (EC). In quella sede si indicò anche che era in preparazione una guida nazionale con lo scopo di fornire uno strumento unitario e riassuntivo, per agevolare l’utilizzo e l’interpretazione delle norme europee della serie EN 62305. In effetti dopo qualche tempo (febbraio 2014) fu pubblicata la guida CEI 81-29 (Linee guida per l’applicazione delle Norme CEI EN 62305) e la guida CEI 81-30 (Protezione contro i fulmini. Reti di localizzazione fulmini (LLS). Linee guida per l’impiego di sistemi LLS per l’individuazione dei valori di NG).

Entrambe le norme sono state abrogate rispettivamente l’1 maggio 2020 e l’1 giugno 2020; nella stessa data della sua abrogazione, la guida 81-29 fu sostituita con una sua nuova versione (che è nella sostanza quella ancor oggi in vigore, aggiornata ed ampliata). La norma CEI 81-30 è stata invece eliminata definitivamente e sostituita dalla EN 62858, nella prima versione del 2016 (applicabile fino al 31 novembre 2022) e, successivamente, nella versione attuale del 2020.

Perdona questo lungo excursus, ma era necessario fare un po’ di chiarezza, dal momento che ho notato che in molti forum sul web si citano varie fonti in modo non sempre preciso, correndo così il rischio di creare, inconsapevolmente, un po’ di confusione (non certo per colpa di chi scrive su questi siti, ma per l’oggettiva complessità della materia). Riepilogando, ad oggi le principali norme di riferimento per la protezione contro i fulmini in Italia sono tre:

1) CEI EN 62305, Protezione contro i fulmini (CEI 81-10) (2013);

2) CEI EN IEC 62858, Densità di fulminazione. Reti di localizzazione fulmini (LLS). Principi generali (CEI 81-31) (2020);

3) CEI 81-29, Linee guida per l’applicazione delle Norme CEI EN 62305 (2020).

Senza dubbio la più importante è la prima, rappresentando essa il “cuore pulsante” di tutta la materia. Senza entrare troppo nei dettagli, possiamo dire che la norma CEI EN 62305 si compone di quattro parti:

1) EN 62305-1 (81-10/1) - Protezione conto i fulmini. Principi generali: contiene le informazioni di base per la comprensione delle sezioni successive, tra le quali le caratteristiche del fulmine, la classificazione dei danni provocabili e i parametri significativi per la simulazione degli effetti prodotti;

2) EN 62305-2 (81-10/2) - Protezione conto i fulmini. Valutazione del rischio: propone un metodo di analisi del rischio dovuto alla fulminazione degli edifici. La sua finalità è quella di descrivere il procedimento che permette la quantificazione analitica di questo rischio, che, in base alla conformità a specifici parametri di valori tollerabili, dà la necessità o meno di applicare misure preventive;

3) EN 62305-3 (81-10/3) - Protezione conto i fulmini. Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone: tratta la protezione di persone e edifici dai danni materiali e di morte che potrebbero essere causate dalla sovratensione dovuta ad un fulmine oppure da scariche pericolose; più nello specifico, vengono fornite prescrizioni, ad esempio, per il progetto, l’installazione, la verifica e la manutenzione e la realizzazione di misure di protezione contro i danni agli esseri viventi causati dalle tensioni di contatto;

EN 62305-4 (81-10/4) - Protezione conto i fulmini. Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture: la quarta e ultima parte della norma CEI 62305 fornisce invece informazioni sul progetto, l’installazione, l’ispezione, la manutenzione e la verifica del sistema di misure di protezione contro gli effetti dei disturbi elettromagnetici (LEMP) associati al fulmine per gli impianti elettrici ed elettronici nelle strutture.


Ebbene: questo corpo normativo si applica o no a noi radioamatori, dal momento che – dopotutto – si tratta pur sempre di disposizioni adottate da un organismo prestigioso sì, ma di diritto privato, quindi senza alcun apparente potere normativo nel senso proprio del termine? La risposta sembrerebbe essere positiva, anche se – per la verità – non si rinvengono specifici precedenti giurisprudenziali editi.

Infatti, il primo comma dell’art. 17 dell’Allegato 26 al D. Lgs. n. 259/2003 (Installazione di antenne) introduce nell’ordinamento il meccanismo che in gergo si definisce del “rinvio recettizio”; in parole povere, il nostro legislatore ha richiamato – con una norma avente forza di Legge – l’applicazione di una disposizione proveniente da una diversa fonte (il CEI, per l’appunto). L’art. 17 stabilisce dunque il principio secondo il quale «per la installazione delle antenne di radioamatore si applicano le disposizioni di cui all’art. 209 del codice, nonché le vigenti norme di carattere tecnico, urbanistico, ambientale e di tutela della salute pubblica»: si fa riferimento alle «vigenti norme di carattere tecnico», quali sono proprio – per esempio – le norme CEI, aventi carattere e finalità strettamente tecniche, come ha anche recentemente affermato (seppur in un ambito non radioamatoriale) la giurisprudenza amministrativa milanese (TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 7 settembre 2021 , n. 1971).

Fra l’altro, l’argomento viene trattato in modo esplicito – e non certo casualmente – dal programma d’esame per il conseguimento della patente di radioamatore (vedi il sub allegato D, Sezione 10: «Protezione elettrica: il corpo umano, sistemi di alimentazione, alte tensioni, fulmini»).

In ogni caso, anche laddove si sostenesse la tesi della non obbligatorietà dell’applicazione all’ambito radioamatoriale di queste norme, in quanto disposizioni volontarie”, il problema per noi, in concreto, non si sposterebbe di molto, perché queste ultime (proprio come le norme UNI) – se rispettate – garantiscono la conformità di legge dei manufatti o delle apparecchiature cui si riferiscono (vedi la famosa sentenza Global Garden Products vs European Commission della Corte di Giustizia dell’UE; ECLI:EU:T:2017:36).

Tradotto dall’“avvocatese”: se un condomino o l’Amministratore di condominio mi contesta la presunta pericolosità delle mie antenne sul tetto di proprietà comune perché “attirano i fulmini”, e io produco una relazione tecnica asseverata da un ingegnere iscritto ad un Albo Professionale il quale, fatta applicazione delle menzionate norme CEI, dimostra il rispetto del requisito della cosiddetta “sicurezza elettrica”, in caso di giudizio io avrò già dimostrato senza se e senza ma che le mie antenne sono sicure e non attirano fulmini, e quindi saranno dolori per i miei detrattori (l’onere della prova per dimostrare il contrario – del resto – incombe sul Condominio, ai sensi dell’art. 2043 del Codice Civile).

Ricordiamo, peraltro, che in passato il nostro legislatore aveva richiamato in modo espresso le norme CEI. Col passar del tempo e delle norme successive, questo riferimento s’è perso, ma lo troviamo nell’art. 5 del d.P.R. 14 gennaio 1954, n. 598 (Norme per la concessione dell’impianto ed esercizio di stazioni di radioamatori), ora abrogato, che recitava così: «gli impianti delle stazioni di radioamatore per quanto si riferisce alle installazioni delle radioapparecchiature debbono uniformarsi alle norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano), nonché alle norme appresso indicate ed alle altre che il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni eventualmente potrà stabilire».

Per un excursus storico a proposito di tutti i richiami del Ministero delle Poste all’obbligo del rispetto della menzionata normativa CEI sulla “fulminazione”, si veda il mio articolo pubblicato su RadioRivista n. 7-8/2024 (Il requisito di conformità delle antenne radioamatoriali), nonché la Nota del Ministero dell’Industria del 1994, con la quale si ritenevano i radioamatori esenti dalla dichiarazione di conformità prevista dalla legge n. 46/1990, specificando tuttavia che rimanevano «comunque immutati gli obblighi relativi alla prevenzioni dei fulmini».

In definitiva, io ti consiglierei di scrivere all’Amministratore una raccomandata a/r o una pec, precisando che – quale radioamatore munito di regolare patente e autorizzazione generale – non sei tenuto a rilasciare né a lui né, men che meno, al Condominio alcuna (pretesa) dichiarazione di “assenza di pericolo”, giacché è lo stesso titolo amministrativo di cui sei in possesso (l’autorizzazione generale) ad attestare che l’esercizio della tua stazione di radioamatore è attività legittima e consentita – diremmo noi avvocati – secundum legem (e tanto basta!).

Allo stesso tempo, tuttavia, mi sentirei di consigliarti di far redigere da un professionista abilitato una relazione di verifica del rispetto dei requisiti di cui alla normativa CEI sopra menzionata, da produrre all’Amministratore, in questo modo tagliando la testa al toro e adempiendo, peraltro, a un ben preciso precetto di legge. Nella mia oramai più che ventennale esperienza professionale, del resto, ti confesso di aver constatato solo in un caso il mancato soddisfacimento di quei requisiti (ma si trattava di un caso molto particolare). Di solito tutti i parametri vengono abbondantemente raggiunti, almeno per le antenne poste sul tetto di copertura di edifici di tipo condominiale.

Spero di aver chiarito tutti i tuoi dubbi. A presto in frequenza, allora, naturalmente in CW!

Con i miei migliori 73

Michele Carlone, IZ2FME