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E se devo far passare i cavi sul terreno di un terzo…?
In questo numero della rubrica del nostro IZ2FME viene trattato uno spinoso problema non troppo infrequente nella pratica: cosa e come fare se l’unica possibilità per l’installazione delle antenne necessita di far passare i cavi attraverso la proprietà di un terzo? È possibile? E, in caso, con l’osservanza di quali accorgimenti? Cogliamo anche l’occasione per ringraziare i soci per i molti messaggi di apprezzamento inviati a RR e direttamente a Michele. Continuate a scriverci e – con un po’ di pazienza – IZ2FME provvederà ad evadere tutte le vostre richieste, fugando ogni dubbio. Buona lettura e buoni DX.
DOMANDA: Caro IZ2FME, buonasera Avvocato: sono Mauro di Vittorio Veneto (TV), radioamatore con nominativo IU3QWN, con regolare Autorizzazione Generale. Volevo chiederle un parere in merito al possibile passaggio della linea di trasmissione aerea sulla proprietà dei miei vicini. Io abito in un borgo storico: la mia abitazione è stata realizzata dividendo una casa colonica in tre porzioni, io sono al centro della stessa e al terzo piano. Poiché si tratta di case antiche con tetto in legno e tavelle, diventa piuttosto difficile e oneroso installare antenne, e comunque la manutenzione sarebbe complicata, visto che – per accedere al tetto – dispongo soltanto di un piccolo Velux. Attualmente dispongo di un’antenna filare sul retro, che dal mio terzo piano scende fino sulla proprietà del mio vicino (anche lui radioamatore, con il quale vi sono ottimi rapporti di vicinato e che mi ha autorizzato in tal senso).
Ecco la questione: per le mie attività di sperimentazione radioamatoriale, dispongo di un terreno posto a circa 30 metri dalla mia abitazione. Non è di mia proprietà, ma faccio manutenzione da molti anni e il suo proprietario mi lascia installare le mie antenne senza problemi (in questi anni su tale terreno ho fatto attività “mordi e fuggi”, nel senso che smonto tutto non appena finisco le operazioni). Mesi fa, acquistai un dipolo a “V invertita” e vorrei installarlo su questo terreno. Il proprietario è d’accordo, ma… c’è un ma: per raggiungere quell’area e le antenne, il coassiale (provenendo dalla mia abitazione al terzo piano) dovrebbe attraversare un campo di altra proprietà ad un’altezza di sette metri dal suolo. Si potrebbe fare? Potrebbero impedire il solo passaggio aereo della linea di trasmissione? Grazie per l’eventuale risposta, de Mauro, IU3QWN.
RISPOSTA: Caro Mauro, come sempre, fra radioamatori, diamoci “del tu”. Ti ho telefonato e ho già avuto modo di anticiparti il mio pensiero, che qui di seguito cercherò di riassumere a beneficio anche degli altri soci. In effetti, il problema che ti ritrovi presso il tuo QTH ricorre nella prassi con una certa frequenza e dunque il quesito ricopre un interesse generale. La norma giuridica di riferimento è sempre la stessa, ossia l’art. 52 del Codice delle comunicazioni elettroniche (il D. Lgs. n. 259/2003, come aggiornato dal D. Lgs. n. 207/2021, ved. RR 2/2023). Al primo comma, questa disposizione stabilisce infatti il principio per il quale «i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private», poiché (secondo comma) «il proprietario od il condominio non può opporsi all’appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell’immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini». L’interpretazione e l’applicazione di questa norma richiedono però un po’ d’attenzione. La giurisprudenza (cioè i giudici, con le loro pronunce) ritiene generalmente che la condizione affinché si possa pretendere di imporre un “peso” sulla proprietà altrui (nel tuo caso, il passaggio aereo del coassiale dal terzo piano del tuo appartamento al di sopra dell’area di proprietà dei tuoi vicini, per raggiungere le antenne installate sul campo del quale hai la disponibilità), è che sia pressoché impossibile o molto difficile utilizzare aree di proprietà privata, ovvero condominiali.
Tu scrivi che l’accesso al tetto di copertura del fabbricato all’interno del quale è ubicata la tua abitazione non è agevole, perché avviene attraverso uno scomodo lucernario, e che l’immobile è storico e di pregio, essendo il tetto ricoperto da strutture in legno e tavelle. Insomma, installare le antenne sul tetto comune sarebbe complicato e oneroso economicamente, ma – faccio l’avvocato del diavolo – di certo non impossibile (ved. RR 1/2024). Questo è l’argomento che potresti sentirti opporre nel caso in cui la questione sfociasse in un contenzioso giudiziario: la valutazione della difficoltà/impossibilità dell’installazione e manutenzione è infatti molto soggettiva e rimessa alla discrezionalità del singolo giudice.
Il secondo aspetto da tenere presente è che nel nostro Paese non ci si può “fare giustizia da sé”: il cosiddetto «esercizio arbitrario delle proprie ragioni» è un reato punito dall’art. 392 del codice penale: «in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, i presupposti della fattispecie, possono inquadrarsi: in un conflitto tra contrastanti pretese giuridiche, in quanto la condotta violenta deve essere finalizzata all’esercizio di un diritto non riconosciuto dall’antagonista; nella possibilità in astratto di adire il giudice per ottenere quello che si è illegittimamente preteso in concreto mediante l’uso della violenza; nella sussistenza di un dolo specifico» (Tribunale Cassino, 24 aprile 2023, n. 137). In assenza del consenso al passaggio aereo del coassiale da parte dei proprietari dell’area sulla quale – in proiezione orizzontale – verrebbe fatto scorrere il cavo, tu dovresti preventivamente ottenere un’autorizzazione specifica da parte della autorità Giudiziaria, cioè dovresti iniziare una causa davanti al Tribunale per ottenere la pronuncia di una sentenza in contraddittorio fra le parti con la quale il giudice accerti l’applicabilità al caso di specie dell’art. 52 del Codice delle comunicazioni elettroniche. Insomma, una vera complicazione.
Un altro nostro collega, al riguardo, mi ha domandato quale sia la ragione di una tale autorizzazione, dal momento che il coassiale non verrebbe interrato su area di terzi, né in concreto arrecherebbe alcun pregiudizio, essendo sopraelevato rispetto a terra per una altezza notevole (7 metri). Ebbene, la circostanza non è rilevante, dal momento che il nostro ordinamento giuridico recepisce il principio di latina memoria secondo il quale cuius est solum, eius est usque ad coelum et ad inferos, vale dire «chi è proprietario del suolo, lo è dal cielo agli inferi», talché la proprietà (che da noi è un bene primario tutelato direttamente dalla Carta Costituzionale, art. 42) riguarda tanto la superficie, quanto il sottosuolo e la “colonna d’aria” sovra di essi, appunto “fino al cielo”. Ti consiglio quindi di prestare la massima attenzione e di essere molto prudente, per non andare inconsapevolmente a determinare dei problemi potenzialmente poco gestibili. Spero di aver chiarito tutti i tuoi dubbi.
A presto in frequenza, 73
Avv. Michele Carlone, IZ2FME