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PostHeaderIcon Come avvisare l’amministratore del condominio dell’intenzione d’installare una nuova stazione

Oggi Michele, IZ2FME ci fornisce dei suggerimenti d’ordine pratico per “approcciare” l’amministratore di condominio quando si vuole installare una nuova stazione. Buona lettura dalla Vostra Redazione e a presto.

DOMANDA: Caro IZ2FME, non mi dilungo nel farTi i complimenti per la Tua rubrica su RR che leggo sempre molto volentieri. È estremamente utile non solo ai soci ARI, ma anche a tutta la comunità radioamatoriale. Arrivo subito al punto. Dopo molti anni e tanti sacrifici, finalmente io e mia moglie siamo riusciti ad acquistare un appartamento in una cittadina di provincia vicino a Milano. Naturalmente, come puoi immaginare, smanio dalla voglia di installare delle antenne per poter praticare le bande HF. Mi dicono che l’amministratore del condominio (io ancora non l’ho conosciuto) sia una persona precisa, forse un po’ puntigliosa, ma tutto sommato disponibile. Cosa mi consigli di fare? Faccio scrivere dall’Avvocato per affermare il mio diritto d’antenna? Help please! Grazie grazie grazie, e buoni DX. Ti sento sempre al mattino chiamare intorno a .025 in CW.

RISPOSTA: Caro Paolo, prima di tutto, se mi ascolti fare CQ… rispondimi, HI, così potremo fare un buon QSO insieme. Grazie anche per le Tue parole: sono contento che la mia rubrica riscuota tanto successo (non me l’aspettavo davvero), ma soprattutto sono felice che sia utile ai colleghi radioamatori.

Ti rispondo subito: in questi casi io sono sempre restio a “partire con l’artiglieria”. È vero che noi radioamatori siamo tutelati da norme di legge precise che affermano, specie in ambito condominiale, il nostro cosiddetto “diritto d’antenna” del quale abbiamo già parlato in molte delle sue diverse sfaccettature, ma talvolta è bene fare le cose “per gradi”.

Mi spiego meglio: un conto è opporsi a una determina condominiale o a un diktat dell’amministratore ostativo all’installazione delle antenne, un altro conto è partire immediatamente all’attacco, mettendo di mezzo un legale quando, magari, non ve n’è l’impellente necessità.

Spesso gli Amministratori di Condominio semplicemente non conoscono le norme speciali che regolano la materia radioamatoriale e fanno di tutta l’erba un fascio, accomunandoci ai CB e ritenendo pertanto che la decisione di consentire o meno l’installazione delle antenne dipenda dalla volontà dei condomini e dalle relative maggioranze previste dal codice civile. Non è detto che nella sua carriera un amministratore di Condominio, benché professionista, sia chiamato a occuparsi di questa materia; inoltre i corsi per gli Amministratori di frequente saltano l’argomento a piè pari, con le conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti.

Perciò io consiglio sempre – all’inizio – di adottare un approccio soft, inviando all’amministratore una comunicazione a mezzo e-mail o PEC con la quale riassumere lo “stato dell’arte” delle disposizioni di Legge che regolano la nostra attività, allegando (possibilmente) una copia della patente e dell’autorizzazione generale.

Prima ancora dell’invio formale, sarebbe bene anticiparlo con almeno una telefonata o, ancor meglio, facendosi fissare un appuntamento di persona, anche per conoscere il professionista e dimostrare tutta la serietà e l’attenzione che dovrebbe contraddistinguere il nostro comportamento, improntato anzitutto al rispetto di colui che ci sta di fronte e, soprattutto, all’osservanza delle norme di Legge in materia.

Nel corso degli anni, l’ARI e il nostro team di legali hanno stilato una bozza di comunicazione “tipo” che trovi trascritta di seguito. Chi è interessato può scrivermi una mail e riceverà il documento in formato Word, cosicché lo si possa modellare e adattare alle proprie specifiche necessità.

Questa lettera ha un duplice scopo: anzitutto informativo, e per altri versi direi anche “difensivo”. Informativo, in quanto si fornisce all’amministratore ignorante (nel senso letterale del termine: “che non conosce”) il quadro giuridico completo, esaustivo, sintetico e aggiornato, che gli consente di rispondere agli eventuali condomini dissenzienti facendo gran sfoggio di aurea conoscenza del diritto. Difensivo perché, nel caso in cui l’amministratore fosse in mala fede e la questione dovesse finire davanti a un giudice, si fornisce al Tribunale la prova provata – e scritta – di un approccio collaborativo e trasparente ante judicium: nessuno potrà sostenere la tesi del «non sapevo…», «bastava dirlo…», «era sufficiente parlarsi».

Naturalmente, in questa comunicazione puoi richiedere all’amministratore di mantenere riservati fra voi i documenti allegati, oppure puoi espressamente autorizzarlo a fornirne copia agli altri condomini che ne facciano motivata richiesta. La privacy, infatti, qui non “ci azzecca”, perché è un diritto di ciascun condominio, ai sensi della legge n. 241/1990, richiedere al Ministero competente l’ottenimento di copia di tali documenti, onde poter compiutamente verificare la legittimazione e la fondatezza della richiesta da parte del radioamatore interessato. Ecco il testo della bozza di lettera.


..., lì …   

Egr. Sig. …

amministratore del condominio …

Via ...

CAP Città


e p.c.     

                                                                                                                                     

Egr. Sig.

Avv. Michele Carlone

Viale Vittorio Emanuele II 23

24121 Bergamo


OGGETTO: CONDOMINIO ... (riferimenti legislativi e invio documentazione amministrativa al fine della verifica della legittimazione per l’esercizio di stazione di radioamatore)


Egregio amministratore,

come già anticipatoLe per le vie brevi, Le scrivo in via preliminare e a mero titolo collaborativo, nella mia qualità di condomino del Condominio da Lei amministrato e in indirizzo, giusto contratto di acquisto n. ... rep., in data ..., a Ministero del Notaio ..., di ... (OPPURE: quale inquilino dell’appartamento posto al piano …, per contratto di locazione in data …, registrato a …, in data …, al n. …), per rappresentarLe quanto segue:

l’art. 135 del D. Lgs. n. 259/2003 (il c.d. Codice delle Comunicazioni, in S.O. 150, in G.U. 114/2003), stabilisce (come già era peraltro previsto dal d.P.R. n. 447/2001) che l’autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazioni di radioamatore di classe A corrisponde alla classe 1 prevista dalla raccomandazione CEPT/TR 61 01 (attuata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1 dicembre 1990, pubblicato nella G.U. n. 5/1991) e il suo titolare è abilitato all’impiego di tutte le bande di frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze al servizio di radioamatore con potenza massima di 500 watt;

il T.U. in materia di comunicazioni (il già citato Codice delle Comunicazioni, D. Lgs. n. 259/2003), all’art. 209, c. 1, prevede, inoltre, che «i proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne appartenenti agli abitanti dell’immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali»;

l’art. 52 dello stesso D. Lgs. n. 259/2003 (come da ultimo modificato dall’art. 1 del D. Lgs. n. 207/2021), inoltre, prevede che (comma 1) «Negli impianti di reti di comunicazione elettronica […], i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private», e che (comma 2) «Il proprietario od il condominio non può opporsi all’appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell’immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini»; inoltre (comma 3) «Il proprietario o l’inquilino, in qualità di utente finale di un servizio di comunicazione elettronica, deve consentire all’operatore di comunicazione di effettuare gli interventi di adeguamento tecnologico della rete di accesso, volti al miglioramento della connessione e dell’efficienza energetica», e infine (comma 5) «Il proprietario è tenuto a consentire il passaggio nell’immobile di sua proprietà del personale dell’operatore di comunicazione elettronica o di ditta da questo incaricata che dimostri la necessità  di accedervi per l’installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra»;

queste disposizioni (che ricalcano – del resto – quanto prevedeva la normativa precedentemente in vigore in materia di stazioni radioamatoriali, da non confondere – ripetesi – con le stazioni CB o di “banda cittadina”, che non beneficiano di tale normativa speciale di favore) – ex multis, Cass. Civ. n. 7418/1983 – introducono nell’ordinamento una vera e propria deroga alle norme del Codice Civile in materia di condominio;

da quanto sopra discende – dunque – che l’Assemblea del Condominio, e/o i condomini, ovvero (a maggior ragione) l’amministratore di condominio non debbano e non possano “autorizzare” un radioamatore – nel senso proprio del termine, ossia una persona dotata di regolare nominativo e di una valida autorizzazione generale Ministeriale – a installare (o a mantenere) il proprio impianto sulle parti comuni dell’edificio, né ordinarne la “rimozione”, né pretendere la produzione di ulteriori documenti o progetti rispetto a quelli sopra menzionati, giacché già la Legge detta direttamente particolari e specifiche disposizioni in proposito, sancendo il diritto soggettivo dei radioamatori a procedere a porre in esercizio le proprie stazioni che, all’occorrenza, vengono utilizzate anche per fini di pubblica utilità nel quadro del piano locale, nazionale e internazionale di Protezione e Difesa Civile;

il sottoscritto condomino ... è titolare della patente di radioamatore n. ... prot., rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni in data ..., dopo aver superato un apposito esame di elettrotecnica ed elettronica indetto dal Ministero, nonché dell’autorizzazione per l’impianto e l’esercizio della stazione di radioamatore n. ... prot., conseguita in data ... (documenti che allego in copia alla presente): le valutazioni a proposito della conformità delle apparecchiature e delle antenne radioamatoriali ai requisiti di Legge vengono, peraltro, accertate e dichiarate direttamente da noi radioamatori e non abbisognano di ulteriori (pretese) dichiarazioni o certifiche, come in più occasioni è stato ribadito anche dai competenti Organi Ministeriali (vedi, ad esempio, il provvedimento dell’Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni - Direzione Centrale, n. DCSR/6/6/AC, in data 09.09.1994).

Per tali ragioni, Le comunico che nei prossimi giorni procederò a installare in piena sicurezza sul tetto del fabbricato condominiale …: a tale proposito, mi assumo ogni responsabilità al riguardo, espressamente esentando tanto il Condominio, quanto i singoli condomini e anche l’amministratore, da ogni eventuale problematica.

Le comunico, inoltre, si essere regolarmente iscritto all’ARI - Associazione Radioamatori Italiani (Sezione di ...) e, pertanto, di godere dei benefici derivanti dalla relativa copertura assicurativa RC verso terzi per i soci di tale associazione (www.ari.it): si tratta della polizza RC Italiana Assicurazioni, Gruppo Reale Mutua, Ag. Milano Castello (n. 259), n. 2011/08/6112352.

Lieto dell’incontro, La ringrazio anticipatamente per la disponibilità e l’attenzione che vorrà dedicare a questa posizione e resto a Sua completa disposizione per ogni eventuale richiesta di ulteriori delucidazioni o chiarimenti.

Con i miei migliori saluti,

F.to (...)


Spero di averTi fornito delle utili “dritte”, caro Paolo.

A presto on air!

Avv. Michele Carlone, IZ2FME