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PostHeaderIcon Gli apparati per l'attività di SWL e per i radioamatori e le gamme di frequenza praticabili

In questo numero di RR il nostro Michele - IZ2FME - risponde ad un interessante quesito proposto da un Socio Radio Club - SWL, a proposito della tipologia delle apparecchiature utilizzabili. Si tratta di un argomento molto poco indagato e che certamente merita la nostra attenzione.

Buona lettura e non dimenticateVi di scrivere alla Redazione della Rivista, oppure direttamente a Michele.

P.S.: Non abbiatene a male se non trovate subito la risposta che cercate su questa rubrica, pur a seguito delle Vostre segnalazioni; infatti per i quesiti più specifici (tali per cui essi potrebbero non essere di interesse generale), di solito il nostro Avvocato risponde direttamente ai singoli interessati (udienze e ricorsi permettendo).

Per tutte le altre domande e richieste, stiamo ricevendo molte lettere e non è sempre facile evaderle tutte in un "colpo solo". Ancora, buona lettura.

Non dimenticate di collaborare con RadioRivista!



Domanda: Premesso che sono iscritto all'ARI, Sezione di […] solo da due anni come socio Ordinario Radio Club e che quindi la problematica che vado a sottoporVi potrebbe esser stata da Voi nel tempo già sviscerata e mi scuso se mi ripeto rispetto ad analoghe passate richieste: formulo quindi il mio quesito. Accertato che ormai da anni per l'attività di SWL non si necessita più di alcuna autorizzazione e non vi è neppure l'obbligo di ottenere il previo rilascio di un apposito nominativo, su quali gamme di frequenza posso fare ascolto? Posso ricevere qualsiasi tipo di messaggi o esistono delle limitazioni di Legge; e, infine, che apparati posso utilizzare? Ed ancora più precisamente: posso utilizzare dei ricetrasmettitori (ovviamente impiegandoli solo come ricevitori) e, ad abundatiam, rimuovendo il microfono? Personalmente, dall'analisi della normativa sui radioamatori, non vedrei nulla di ostativo a tale utilizzo anche facendo ricorso oltre che ad un'interpretazione letterale, a quella logica e sistematica di scolastica memoria ma - essendo i miei studi giuridici ormai lontani nel tempo - preferisco affidarmi al nostro IZ2FME. Ringrazio per l'attenzione. Cordialmente, Stefano, Socio Ordinario Radio Club.

Risposta: Caro Stefano, Ti ringrazio per averci sottoposto questo quesito che interessa non solo Voi SWL, ma anche i radioamatori e che contiene in sintesi due diverse - ma connesse - domande: 1) è possibile ascoltare tutto lo spettro radio liberamente, ovvero solo le gamme di frequenza assegnate agli OM o ai servizi di utilità/BCL, ecc.? Vi sono degli specifici divieti di divulgazione per il caso in cui durante l'attività di ascolto si venga a conoscenza di QTC in qualche misura "riservati"?

2) Gli apparati che si utilizzano vuoi per il radioascolto, vuoi per l'esercizio dell'attività radioamatoriale in senso proprio, devono essere in qualche modo progettati per operare solo su specifiche gamme, oppure sta al singolo operatore utilizzarli conformemente "al titolo"? In altre parole, esistono nel nostro ordinamento delle norme che impongono degli specifici divieti di possesso/vendita (oltre che di utilizzo) delle apparecchiature reperibili in commercio, ovvero di quelle autocostruite? Procediamo con ordine. Come Tu stesso ricordavi, l'art. 134 del D. Lgs. 259/2003 stabilisce ai commi 3 e 4, rispettivamente, che (c. 3), l'attività degli OM è disciplinata dalle norme contenute nel "famoso" Allegato 26 (recentemente aggiornato dal D.M. 1 marzo 2021) e che (c. 4), "è libera l'attività di solo ascolto sulla gamma di frequenze attribuita al servizio di radioamatore". L'art. 8 dell'all. 26 prevede - inoltre - che gli SWL che intendano ottenere un attestato dell'attività di ascolto, possono (e non "devono", n.d.r.) richiedere l'iscrizione in un apposito elenco e l'assegnazione di una sigla distintiva (così testualmente nel testo di Legge, anche se sarebbe stato meglio riferirsi al concetto di "nominativo"), da apporre su copia della domanda stessa (questa "sigla", sic, è composta da: lettera I (Italia), numero di protocollo, sigla della provincia di appartenenza). L'art. 12, ultimo comma dell'all. 26 detta - infine - una norma di carattere generale applicabile anche agli SWL: "è vietato ai radioamatori intercettare comunicazioni che essi non hanno titolo a ricevere; è comunque vietato far conoscere a terzi il contenuto e l'esistenza dei messaggi intercettati e involontariamente captati": peccato però che nel Codice delle Comunicazioni Elettroniche non vi sia alcuna indicazione a proposito della tipologia o natura dei "messaggi" per i quali vige il divieto di intercettazione e, da un punto di vista generale e sistematico, non è sempre facile ipotizzare quali essi possano essere. La risposta alla seconda domanda la si può invece ricavare dal testo del successivo art. 16 del medesimo all. 26 che, a mio avviso, dà conto di una disposizione (anch'essa) di carattere generale, seppur con alcuni distinguo: "le apparecchiature radio-elettriche utilizzate dalle stazioni di radioamatore acquistate, modificate o autocostruite, devono rispondere ai requisiti tecnici previsti dalla normativa internazionale di settore" (comma 1) e (comma 2): "le apparecchiature radioelettriche impiegate nelle stazioni di radioamatore, ove predisposte ad operare anche con bande di frequenze, classe di emissione o potenze diverse da quelle assegnate dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze, devono comunque essere utilizzate nel rispetto delle norme di esercizio di cui all'art. 11", vale a dire esclusivamente sulle bande di frequenze attribuite ai servizi radioamatoriali in Italia dal Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze (abbreviato in PNRF). Non a caso, l'art. 120 del D. Lgs. n. 259/2003 prevede: "[…] l'utilizzazione delle frequenze deve conformarsi al Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze". Ma, allora, se non solo le stazioni di radioamatore "modificate od autocostruite" devono essere utilizzate conformemente a quanto previsto dal PNRF, ma anche quelle acquistate (ancorché potenzialmente operanti al di fuori dalle gamme di frequenza assegnate), significa che per i radioamatori è da ritenersi libero il possesso di apparecchi ricetrasmittenti anche "a copertura continua" (per intenderci), purché utilizzati in modo "idoneo" e specificamente normato dal nostro ordinamento interno. Ma se è libero il possesso, dev'esser per forza di cose libera anche la vendita, purché tali apparati (acquistati od autocostruiti/modificati dagli OM) rispondano "ai requisiti tecnici previsti dalla normativa internazionale di settore". E per gli SWL? In linea di principio, come spiegheremo fra breve, si dovrebbe ritenere libero il possesso di apparati commercializzati (non autocostruiti o modificati), purché utilizzati per ricevere esclusivamente le bande radioamatoriali (ma vedi le importanti precisazioni fra breve…) e nel rispetto dei "requisiti tecnici" richiamati dalla norma in esame. Per quanto riguarda, invece, i soli ricevitori, va ricordato che l'art. 1, c. 2 del D.P.R. n. 64/2000 ("regolamento recante norme per il recepimento di decisioni della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni CEPT in materia di libera circolazione di apparecchiature radio"), stabilisce il principio secondo il quale i cittadini appartenenti a Paesi della CEPT, in visita od in transito in Italia, possono detenere ed usare le apparecchiature radio, portatili o veicolari, solo riceventi, per i servizi di radiodiffusione, di radiodeterminazione e di radioamatore. L'art. 105, c. 2.b del D. Lgs. n. 259/2003, inoltre, precisa che "sono altresì di libero uso: […] b) gli apparati radioelettrici solo riceventi, anche da satellite, per i quali non sono previste assegnazione di frequenze e protezione: non sono compresi gli apparecchi destinati esclusivamente alla ricezione del servizio di radiodiffusione…" (id est… il canone RAI). Ma … quali sono questi "requisiti tecnici"? Come vedi, la materia è complessa e quando si trova la risposta ad alcune domande… beh… ne sorgono delle altre in apparenza ancor più di difficile soluzione. Per poter ulteriormente approfondire le varie questioni discendenti dal Tuo quesito, sono quindi necessarie alcune premesse. Va detto, prima di tutto, che il Regolamento delle Radiocomunicazioni dell'ITU (International Telecommunication Union, o Unione Internazionale delle Comunicazioni), rappresenta (mutuando una categoria del diritto urbanistico), il "Piano Regolatore Generale" mondiale delle radiocomunicazioni e contiene le norme per un uso efficiente, razionale e condivisibile di tutto lo spettro radio elettromagnetico; si tratta di un vero e proprio trattato internazionale che, come tale, ha valore di legge per i Paesi membri che ne restano vincolati e che devono quindi adottare norme nazionali conformi ad esso. Nel nostro Paese il Piano, soggetto come si può immaginare a periodiche revisioni ed a continui aggiornamenti, viene ratificato dal Ministero degli Esteri su proposta del MIMIT. La "mutevolezza" delle norme contenute in questo Regolamento serve a renderlo "al passo" con i tempi e con le nuove tecnologie in continua evoluzione che spesso impattano sulle modalità di utilizzo dello spettro elettromagnetico; per questa ragione, il Regolamento viene elaborato e revisionato dai Paesi membri durante le Conferenze Mondiali delle Radiocomunicazioni (c.d. World Radio Conferences - WRC) e prevale sui Piani di Attribuzione Nazionali (NFAT), ponendosi nel sistema delle fonti, come norma di rango superiore; l'ITU funge da depositaria del Regolamento (la cui ultima versione può essere liberamente scaricata al seguente indirizzo web: https://www.itu.int/pub/R-REG-RR-2020). Invece, la pianificazione elettromagnetica nazionale si concretizza nel Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze (PNRF), il quale si occupa di definire il piano di attribuzione delle radio frequenze in Italia (il PNRF in vigore è stato approvato con il D.M. 31 agosto 2022, pubblicato sul supplemento ordinario n. 32 alla G.U. del 13.09.2022, n. 214). Il PNRF recepisce in ambito nazionale i provvedimenti di Organismi internazionali di regolamentazione, vale a dire gli atti adottati dall'ITU (Radio Regolamento - trattato internazionale, vincolante), dall'Unione Europea (Atti normativi obbligatori) ed infine dalla CEPT (Atti normativi implementati su base volontaria) e prevede due distinti Enti quali gestori dello spettro radio: il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) per tutte le necessità di ordine civile ed il Ministero della Difesa per le necessità di ordine militare. La Direzione Generale per le Tecnologie delle Comunicazioni e Sicurezza Informatica (DGTCSI) è l'organo governativo che coordina tutte queste attività. Possiamo quindi concludere col dire che - per stabilire "dove" poter - o meno - operare (radioascolto per gli SWL, o ricetrasmissione per gli OM) la "Bibbia" è rappresentata dal PNRF, che si presume conforme al Regolamento delle Radiocomunicazioni dell'ITU: sotto tale profilo, allora - solo per fare un esempio - è tassativamente vietato intercettare sulle nostre gamme una comunicazione militare fra eserciti di Paesi impegnati in esercitazioni o - peggio - in conflitti armati (come tante volte è capitato in tempi recenti, posto che impropriamente sia l'esercito russo, sia quello ucraino, spesso impegnano le frequenze assegnate in statuto primario o secondario al servizio di radioamatore). Né gli OM, né gli SWL hanno titolo per ricevere e - men che meno - per divulgare, questi messaggi (non certamente autorizzati e men che meno consentiti sulle nostre gamme) e costituiscono altrettante gravi violazioni le pubblicazioni su siti web di questi QTC, come pure la loro diffusione attraverso i social media o via cellulare (WU, Telegram ed altro). Per non parlare, poi, delle ancor più gravi attività di intercettazione e diffusione di QTC di operatori che trasmettono su gamme di frequenza "altre", rispetto a quelle assegnate dal PNRF al servizio di radioamatore. La norma internazionale di riferimento è contenuta nell'art. 17 del Regolamento delle Radiocomunicazioni dell'ITU che prevede, testualmente (nostra traduzione), quanto segue: "quando si applicano le disposizioni della Costituzione e della Convenzione, le Amministrazioni (nazionali, n.d.r.) si impegnano ad adottare le misure necessarie per vietare e reprimere: 17.2 a) l'intercettazione, senza autorizzazione, di comunicazioni radio non destinate per uso pubblico generale; 17.3 b) divulgazione del contenuto o semplicemente dell'esistenza, pubblicazione o altro qualsiasi utilizzo, senza autorizzazione, di informazioni di qualsiasi natura ottenute mentre si sono intercettate le radiocomunicazioni menzionate al n. 17.2". Il nostro Legislatore, nel corso degli anni, ha "declinato" questo principio attraverso l'adozione di una pluralità di norme che prevedono sanzioni amministrative ai sensi della legge n. 689/1981, ma anche vere e proprie fattispecie penali. L'esaustiva trattazione di tutte queste disposizioni di Legge sarebbe lunga e qui fuori luogo. Ne ricordiamo, tuttavia, alcune. Vedasi, ad esempio, l'art. 617 del Codice Penale, col quale si punisce la condotta di colui che, in modo fraudolento, prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce (la pena prevista è la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni). Questa stessa pena si applica a chiunque riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle predette conversazioni. La Suprema Corte di Cassazione si è occupata di recente di un caso di "presa di cognizione di conversazioni radio tra le pattuglie dei Carabinieri in servizio, utilizzando un apparecchio radiotrasmittente sintonizzato sulle frequenze dell'Arma" (Cassazione Pen., Sez. V, 30.01.2018, n. 25821; di parere contrario, nel senso della non punibilità, un precedente della stessa Corte, ma oramai datato: Cassazione Pen., Sez. V, 29 aprile 1980). L'art. 257 c.p. punisce - poi - un'altra fattispecie più specifica, sanzionando pesantemente gli … "007-fai-da-te": "chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni. Si applica la pena dell'ergastolo: 1) se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano; 2) se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari". L'art. 262 c.p., invece, punisce chiunque rivela notizie, delle quali l'Autorità competente ha vietato la divulgazione (reclusione non inferiore a tre anni). Per fortuna è intervenuta la Suprema Corte a limitare eventuali stravaganti interpretazioni della norma da parte dei P.M.: con Cassazione Pen., Sez. I, 30 aprile 2009, n. 23036, infatti, si è stabilito il principio secondo il quale il reato di rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione ha ad oggetto esclusivamente QTC appartenenti a categoria omogenea, sul piano dei requisiti oggettivi di pertinenza e di idoneità offensiva, a quella delle norme sottoposte a segreto di Stato. Un'ultima, ma non meno importante, notazione: l'art. 102, c. 2 del D. Lgs. n. 259/2003 ("violazione degli obblighi"), stabilisce testualmente che "[…] chiunque installa od esercisce una rete di comunicazione elettronica ad uso privato, senza aver conseguito l'autorizzazione generale, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 a 3.000,00 Euro…"; interpretando letteralmente questa norma si potrebbe sostenere che un SWL non ha titolo per "installare" una stazione radioamatoriale, id est per utilizzare anche solo in ascolto un nostro apparato (bisognerebbe interpretare il termine "installare"). E allora, per sicurezza, sarebbe bene seguire il Tuo suggerimento, ossia quello - in questi casi - di scollegare il microfono/tasti e qualsiasi altro terminale idoneo a trasmettere, dall'apparecchio, cosicché esso possa essere utilizzato esclusivamente in rx, avendo altresì cura di non inserire nelle memorie nessuna frequenza diversa rispetto alle gamme puramente radioamatoriali. Ma allora, che dire a proposito della detenzione da parte di un SWL dei sempre più diffusi apparati ricetrasmettitori "palmari" nei quali, naturalmente, è impossibile scollegare il microfono? Un'interpretazione restrittiva della disposizione in esame farebbe ritenere illegittimo il possesso di questi apparecchi da parte di chiunque non sia autorizzato (senza scendere troppo nei particolari, vedasi al proposito quanto prevede l'art. 1, c. 1 del D.P.R. n. 64/2000, nonché l'allegato al decreto del Ministro delle Comunicazioni del 17 aprile 2000, in G.U., Serie Generale, del 4 maggio 2000, n. 102). Venendo, invece, alla seconda domanda, mi pare pacifico che solo i radioamatori siano autorizzati a modificare od autocostruire i propri apparati, fermo il principio della libera vendita di ricevitori o ricetrasmettitori a chiunque (e dunque anche agli SWL), con l'obbligo tuttavia del rispetto (tanto in ricezione per gli uni, quanto in ricetrasmissione, per gli altri) delle norme contenute nel PNRF. Insomma, si può dire che l'elemento discriminante fra il piano della legittimità e quello dell'illegittimità, sia in primis la modalità di utilizzo dell'apparato, non il suo possesso in quanto tale. Attenzione però a quanto prevede l'art. 617-bis c.p.c: "chiunque, fuori dei casi consentiti dalla Legge, al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirla o di interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti idonei intercettare, impedire od interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni". Si tratta di una norma (per fortuna), molto poco "utilizzata", che contiene - tuttavia - elementi di problematicità (in quanto trattasi di un reato c.d. "di pericolo", che si realizza "anticipando" la tutela), se applicata "a man leggera". In uno dei pochissimi procedimenti editi infatti, la Suprema Corte si è espressa nel senso che integra questa fattispecie delittuosa "[…] l'installazione presso la propria abitazione di una ricetrasmittente scanner atta a intercettare comunicazioni radio dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato, anche se gli apparecchi installati non abbiano funzionato o non siano stati attivati, in quanto l'art. 617-bis Cod. Pen. anticipa la tutela della riservatezza e della libertà delle comunicazioni mediante l'incriminazione di fatti prodromici all'effettiva lesione del bene" (Cassazione Pen., Sez. V, 12 maggio 2015, n. 37557). Ebbene, secondo questo orientamento, il reato si consuma anche se gli apparecchi installati, fuori dall'ipotesi di una loro inidoneità assoluta, non abbiano funzionato o non siano stati attivati. In quel caso, peraltro, lo scanner, rinvenuto nel corso di una perquisizione domiciliare, era perfettamente funzionante "e aveva in memoria le frequenze utilizzate dai Carabinieri e dalla Questura di Brindisi e quindi era in grado di captare le comunicazioni via radio delle Forze di Polizia, determinando così la lesione del bene giuridico tutelato […]". A parte ciò, le norme richiamate in premessa (id est, il Codice delle Comunicazioni Elettroniche), sono tranchantes: sia gli apparati commerciali acquistati ed utilizzati dagli SWL, sia i ricetrasmettitori radioamatoriali (acquistati, modificati o autocostruiti), devono rispondere ai requisiti tecnici previsti dalla normativa internazionale di settore (art. 16 all. 26). Anche in questo caso, però, è necessaria una breve premessa. Fondamentale al proposito è la Direttiva del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea 1999/05/CE, riguardante le apparecchiature radio ed i c.d. "terminali di telecomunicazione". Questa Direttiva, che è stata recepita in Italia con il D. Lgs. 9 maggio 2001, n. 269, favorisce la libera circolazione delle apparecchiature, affidando al fabbricante la responsabilità di assicurare la loro conformità a dei definiti requisiti tecnici essenziali e di osservare le altre norme che gli Stati membri hanno implementato nei rispettivi ordinamenti nazionali. Senza scendere troppo nei dettagli, è utile evidenziare che i requisiti essenziali che devono essere rispettati e dichiarati dal fabbricante, nonché evidenziati dalla marcatura "CE" di conformità alla menzionata Direttiva, sono: - la protezione della salute e della sicurezza dell'utente; - la compatibilità elettromagnetica fra le apparecchiature; - un efficace uso dello spettro che eviti nel contempo interferenze dannose. Altre norme tecniche di riferimento vengono poi di tanto in tanto emanate dall'European Telecommunications Standard Institute (ETSI), un Ente non profit che raccoglie circa 700 membri di tutto il mondo e produce standard applicabili ovunque nel campo delle ICT fisse, mobili, radio, broadcasting, Internet, ecc... L'ETSI è generalmente riconosciuto come Organizzazione ufficiale degli standard europei, che abilitano all'accesso delle apparecchiature al mercato dell'Unione Europea. Gli standard armonizzati prodotti dall'ETSI giocano un ruolo fondamentale nell'operatività - in concreto - della Direttiva 1999/05/CE, poiché le apparecchiature conformi ai suoi standard si presumono ex lege conformi anche ai requisiti essenziali della citata Direttiva e quindi idonee alla commercializzazione all'interno del territorio dell'Unione Europea. Quindi, quando i costruttori adottano soluzioni diverse dagli standard armonizzati, sono obbligati in ogni caso a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali attraverso le procedure previste dalla stessa Direttiva. Fin qui le cattive notizie. Le buone notizie invece riguardano il fatto che il Legislatore italiano, in sede di recepimento della Direttiva Comunitaria, ha previsto all'art. 2, c. 4 del D. Lgs. n. 269/2001, che "[… ] il presente Decreto non si applica alle apparecchiature elencate nell'allegato I annesso al medesimo". L'allegato 1 al citato Decreto Legislativo stabilisce, testualmente, quanto segue (art. 2, c. 1, lett. ‘a'): "Il presente Decreto non si applica: a) alle apparecchiature radio utilizzate da radioamatori per il servizio di radioamatore e per il servizio di radioamatore via satellite, definiti, rispettivamente, ai numeri S1.56 e S1.57 del regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT), ad eccezione delle apparecchiature che si trovano in commercio; gli insiemi di componenti (kit) destinati ad essere assemblati da radioamatori e le apparecchiature in commercio modificate dai radioamatori e ad uso degli stessi non sono considerati apparecchiature che si trovano in commercio". Il che significa che, sino a quando non sarà modificata questa previsione, gli OM autocostruttori "sono salvi" (almeno per quanto riguarda il rispetto degli standard tecnici discendenti dall'applicazione della citata Direttiva Comunitaria), ma non anche Voi SWL, perché la deroga è una norma di carattere eccezionale e dunque non applicabile per analogia anche a casi simili. Questo significa - ad esempio - che un SWL può utilizzare una radio autocostruita o modificata, ma purché essa rispetti i requisiti tecnici dettati dalla Direttiva, diversamente per quanto riguarda i radioamatori, che ne sono espressamente esentati dal citato D. Lgs. n. 269/2001. Il discorso potrebbe farsi ancor più lungo, se si pensa che oggi, con le nuove tecnologie, è possibile "modificare" una radio intervenendo non necessariamente sull'hardware, ma soltanto riprogrammando il firmware... Va, infine menzionato - per completezza - quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. n. 2593/2003 ("obblighi dei rivenditori"), vale a dire che "[...] i rivenditori di apparati radioelettrici ricetrasmittenti o trasmittenti devono applicare sull'involucro o sulla fattura l'indicazione che l'apparecchio non può essere impiegato senza l'autorizzazione generale di cui all'articolo 99, comma 3 [...]". Va - in conclusione - sempre tenuto presente almeno in linea di principio, quando ad esempio autocostruiamo una radio (che poi magari mettiamo in commercio), che - ai sensi dell'art. 16, all. 26 del Codice delle Comunicazioni, questa apparecchiatura deve pur sempre rispondere ai requisiti tecnici previsti dalla normativa settoriale dianzi richiamata (salvo per i soli OM, con riferimento alle norme tecniche derivanti dalla direttiva EU attuata con il D. Lgs. n. 269/2001); infatti, ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. n. 259/2003 ("requisiti delle apparecchiature"), "[…] le apparecchiature impiegate per le attività di cui agli articoli 104 e 105, se non disciplinate dal Decreto Legislativo 9 maggio 2001, n. 269, devono essere rispondenti alle specifiche stabilite in materia di compatibilità elettromagnetica, di sicurezza elettrica e di altri requisiti essenziali nonché alle specifiche previste in materia di conformità tecnica […]". È importante tenerlo presente poiché, nel caso si dovessero verificare dei guasti con conseguenti danni a persone o a cose, potremmo poi venire chiamati a risponderne e, fatto ancor più spiacevole, le Compagnie di Assicurazioni per la Responsabilità Civile potrebbero "sfilarsi", lasciandoci con un pugno di mosche in mano e con tanti, tantissimi problemi da risolvere. Quindi, in sintesi, possiamo concludere: 1) il radioascolto sulle (sole) bande OM è libero (autorizzazione SWL facoltativa); 2) vi sono poi altre gamme di "libero radioascolto": broadcasting, stazioni campione di tempo e frequenza, utilities; 3) il possesso e l'uso di apparati solo riceventi (anche scanner) sono attività libere in linea di principio, purché non ci sia evidenza di ascolto di frequenze "proibite" (flagranza o memorizzazione delle frequenze o diffusione di messaggi: ved. sopra nel testo); 4) il possesso e l'uso di apparati trasmittenti è consentito senza autorizzazione generale solo per apparati CB e PMR446 omologati; 5) il possesso di apparati diversi da CB e PMR446 dovrebbe (il condizionale è d'obbligo) esser consentito, purché essi non siano "pronti all'uso" (nel senso anzidetto e con le raccomandazioni che abbiamo dato). Spero di avere risposto alle Tue domande e, come sempre, resto a disposizione per ogni eventuale richiesta di delucidazioni o chiarimenti.

Vi ringrazio per tutte le attestazioni di stima che mi fate pervenire, o direttamente o tramite la Redazione. Cari 73 cordiali a tutti de

Michele, IZ2FME