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PostHeaderIcon Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione

Grazie a tutti i lettori da parte della Redazione di RR per i molti messaggi di apprezzamento che giungono sia per RR, sia, in particolare, per la Rubrica curata dal nostro IZ2FME, l'Avvocato Michele Carlone, impegnato ad affrontare le molteplici implicazioni giuridiche e legali in cui l'attività radiantistica può trovarsi coinvolta. Continuate a scrivere alla Redazione o direttamente a Michele sottoponendogli i vostri quesiti, o semplicemente, per avere delucidazioni su argomenti "spinosi" o sui quali ritenete opportuno che il nostro Avvocato possa indagare.

Buoni DX e 73 dalla Redazione.

Ed eccoci all'argomento della puntata di questo mese.


Ed eccoci ad una nuova "puntata" de "L'Avvocato Risponde", una rubrica oramai di grande successo che molti nostri iscritti ci riferiscono "attendere" con trepidazione di mese in mese: ringraziamo come sempre il nostro Michele, IZ2FME per questa opportunità e continuiamo ad invitare i soci ad inviare richieste di quesiti, domande, approfondimenti, chiarimenti o alla Redazione di RR, o direttamente al nostro Avvocato. Oggi IZ2FME commenta la motivazione di una recente sentenza resa dalla Suprema Corte di Cassazione che, prendendo in esame per la prima volta la "nuova" normativa del Testo Unico (D. Lgs. n. 259/2003, come aggiornato dal D. Lgs. n. 207/2021), fa un po' "il punto" della situazione a proposito del "diritto d'antenna in Condominio". La Cassazione - per chi ha seguito il webinair tenuto da IZ2FME per l'INORC e l'ARI di Bergamo nel 2021 (https://www.youtube.com/watch?v=F1NqUb9GqP8), conferma alcune delle tesi che Michele sosteneva in tempi... "non sospetti". Buona lettura e buoni dx! Collaborate con RadioRivista!

Domanda: "Alla c.a. della Redazione di RR. Buongiorno, recentemente è stata diffusa dai media una sentenza della Corte di Cassazione (la n. 31101/2023) relativa al "diritto d'installazione dell'antenna". Sarebbe interessante riprendere questa sentenza e contestualizzare il caso specifico a cui si riferisce, anche richiamando le precedenti decisioni (16865/2017, 9427/2009), cosicché, in caso di attività radioamatoriale in Condominio, si possa esser d'aiuto soprattutto ai radioamatori neopatentati che stanno aumentando anno dopo anno e che incontrano sempre più vincoli o ostacoli frapposti o dagli Amministratori di Condominio o dagli altri condomini. E comunque un ripasso su queste regole fa bene anche a noi più... "anziani". Lettera firmata".

Risposta: "Uno dei problemi che si incontrano quando si deve affrontare il tema del famoso "diritto d'antenna" è costituito dal fatto che le sentenze che circolano sul web sono di solito abbastanza datate e, specie per quelle rese dalla Cassazione (che, come è noto, nel nostro ordinamento rappresenta l'ultimo grado di giudizio, dopo il Tribunale, I grado, e la Corte d'Appello, II grado), si tratta di sentenze che definiscono casi abbastanza risalenti nel tempo quando non era ancora in vigore il c.d. "Testo Unico delle Comunicazioni Elettroniche", D. Lgs. n. 259/2003 - D. Lgs. n. 207/2021). E' vero, da un lato, che i principi sottesi a tutte queste sentenze sono simili fra loro, ma non sempre coincidenti e, dunque, bisogna fare un po' d'attenzione nel... "maneggiarle" e soprattutto nel citarle quando, ad esempio, si scrive all'Amministratore di Condominio riluttante, ovvero al vicino di casa che di antenne sul tetto proprio non ne vuol sentir parlare. E' per questo che è una novità la pronuncia da parte della Corte di Cassazione della sentenza che cita il Collega radioamatore della zona 5 (che ringrazio per la segnalazione): si tratta della sentenza pronunciata dalla Seconda Sezione Civile della Corte, la n. 31101, in data 07.12.2022, pubblicata il 08.11.2023, a definizione del giudizio iscritto al N. 4729/2018 R.G. Prima però di entrare nel merito del commento alla motivazione di questa, diremmo, "storica" decisione (che, a parer mio, esprime dei concetti abbastanza condivisibili in diritto e di buon senso), è bene fare qualche premessa d'ordine generale. Nel nostro ordinamento i principi espressi dalla Cassazione non sono affatto vincolanti (come erroneamente ritengono molti non addetti ai lavori), né per i giudici c.d. "di merito" (Giudici di Pace, Tribunali e Corti d'Appello), né, paradossalmente, per la stessa Suprema Corte. Non infrequentemente accade, ad esempio, che la Sezione 'x' della Cassazione, dopo aver passato anni a sostenere una tesi, improvvisamente, illuminata dal karma, affermi l'esatto contrario e magari esprima un orientamento difforme da quello di un'altra Sezione dello stesso consesso. Per questo motivo, esistono le Sezioni Unite della Cassazione le quali - di tanto in tanto - vengono chiamate a dirimere proprio questi contrasti. Ad ogni modo, le pronunce della Corte - pur non vincolanti per gli altri giudizi - sono comunque importanti perché - di norma - vengono richiamate dalla giurisprudenza (ossia dai giudici) anche degli altri Fori ed applicate a casi analoghi: quando sei all'Università ti ripetono sino allo sfinimento che la Cassazione esercita la funzione c.d. "nomofilattica" (attenzione alla pronuncia: con il profilattico non ha nulla a che vedere): significa soltanto che la Corte ha il compito di "garantire l'osservanza e l'uniforme interpretazione della legge e l'unità del diritto oggettivo nazionale" (art. 65 della legge sull'Ordinamento Giudiziario, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12).

Ma adesso veniamo alla sentenza in esame. Anzitutto, la fattispecie, come si dice in gergo (vale a dire il caso concreto): il Sig. Tizio, titolare di regolare licenza speciale di impianto ed esercizio di stazione di radioamatore, citava in giudizio i Sig.ri Caio, proprietari del lastrico solare dell'edificio posto all'ultimo piano di un fabbricato condominiale. Tizio sosteneva di aver installato l'antenna sul muro interno al perimetro del lastrico nel lontano 1993 (probabilmente perché all'epoca era in buoni rapporti con i precedenti proprietari) e che ignoti l'avevano nottetempo "sradicata" (nella motivazione si utilizza proprio questo termine direi quasi... "poetico", equiparando in metafora l'aere ad un albero, anche se Tizio probabilmente non riuscì a cogliere la poesia dietro quel deplorevole comportamento vandalico). L'attore chiedeva quindi al Tribunale di accertare e dichiarare il suo sacrosanto diritto a re-installare l'antenna nella sua stessa posizione originaria, naturalmente contro la volontà dei Sig.ri Caio, tutti felici di poter finalmente prendere il sole senza quella direttiva sopra le loro teste. Questi ultimi si difendevano, chiedendo anzitutto la nomina di un perito nominato dal giudice (in gergo, un CTU, Consulente Tecnico d'Ufficio) ed avanzando una domanda risarcitoria, sul presupposto che l'antenna (nel frattempo reinstallata da Tizio in modalità… Spider - Man), avrebbe procurato dei danni al muro.

Ma, i Sig.ri Caio svolgevano anche un'altra e molto più pericolosa domanda, vale a dire chiedevano al Tribunale che, nel caso di "vittoria" di Tizio, questi fosse condannato al versamento di un "proporzionato indennizzo per il risarcimento di tutti i danni derivanti dal mancato utilizzo del terrazzo e dalla perdita di valore commerciale dell'immobile" (mutuando, in qualche modo, il principio generale desumibile dall'art. 1053 c.c. in materia di servitù prediali c.d. "coattive": questa norma prevede infatti che, in caso di fondo intercluso, il suo proprietario ha diritto di imporre una servitù di passaggio sul terreno attiguo, che si chiama non a caso "servente", ma è obbligato a pagare al proprietario di questo terreno "un'indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio").

Ebbene: il risultato della partita di andata fu di 1 a 0 per Tizio, poiché il Tribunale riconobbe il suo diritto ad installare (id est: a mantenere) l'antenna nel muro del lastrico solare di proprietà dei Sig.ri Caio, nella identica posizione in cui essa si trovava ab origine. Ma i Sig.ri Caio... non si sono dati per vinti (Tizio forse sperava che essi si appassionassero, volenti o nolenti, alla propagazione ionosferica, o ai dx o ancora al Codice Morse, ma niente di tutto ciò avvenne, purtroppo: al contrario, essi non divennero mai radioamatori, diventarono però anche loro Old Men, nel senso che invecchiarono, fra una carta bollata e l'altra, in attesa della sentenza irrevocabile di Cassazione: il giudizio è iniziato nel 2008 e si è concluso nel 2023...). I Sig.ri Caio, strenui oppositori delle comunicazioni via etere, interposero allora appello ma, manco a dirlo, ...persero un'altra volta, venendo altresì condannati alla rifusione delle spese processuali (2 a 0 per Tizio). La sentenza in commento rappresenta quindi la "rivincita": I Sig.gi Caio ricorsero infatti per Cassazione.

Prima, però, di esaminare il decisum della Corte, cerchiamo di capire "cosa ci dicono" i precedenti più datati della Corte ai quali si fa riferimento della richiesta di parere pervenuta in Redazione. La prima sentenza (Cassazione Civile, Sez. I, 7 luglio 2017, n. 16865) afferma il principio secondo il quale: "...con riguardo ad un edificio in condominio ed all'installazione d'apparecchi per la ricezione di programmi radiotelevisivi, il diritto di collocare nell'altrui proprietà antenne televisive, riconosciuto dagli artt. 1 e 3 della l. n. 554 del 1940 nonché 231 del D.P.R. n. 156 del 1973, è subordinato all'impossibilità per l'utente, onerato della corrispondente dimostrazione, di utilizzare spazi propri o condominiali, giacché altrimenti sarebbe ingiustificato il sacrificio imposto ai proprietari...". La seconda (Cassazione Civile, Sez. II, 21 aprile 2009, n. 9427) esprime la stessa identica massima di diritto e, nel caso specifico, in quell'occasione la Corte confermò la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di installazione dell'antenna televisiva sul lastrico solare di proprietà di un altro condominio, in quanto era possibile collocarla sul torrino scala condominiale. Ma allora cosa hanno deciso gli Ermellini con la sentenza n. 31101/2023?

La Corte ha fornito un'interpretazione di buon senso delle norme del Testo Unico (D. Lgs. n. 259/2003), affermando che il nostro diritto di antenna può essere esercitato sulla proprietà privata esclusiva di un altro condomino (il lastrico solare di proprietà dei Sig.ri Caio), ovvero negli spazi comuni, soltanto se non vi siano aree di proprietà esclusiva del radioamatore istante. E, infatti, la Corte di Cassazione ha così statuito sul punto: "...al caso di specie trovano applicazione [...] gli artt. 209, 91, 92, comma 7, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche vigente ratione temporis: norme ad oggi radicalmente modificate a séguito dell'entrata in vigore, dal 24 dicembre 2021, del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 207, che recepisce nell'ordinamento giuridico italiano la dir. 2018/1972/UE [...]; l'art. 209 - dopo aver affermato al comma 1 che i proprietari di immobili non possono opporsi all'installazione, sulle loro proprietà, di antenne appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso destinate - tra l'altro - alla fruizione dei servizi radioamatoriali, ne determina i limiti di utilizzo al comma 2, che così recita: «Le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, né arrecare danno alla proprietà medesima od a terzi». La norma riprende la precedente disposizione di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 554 del 1940, a conferma del fatto che il legislatore ha avuto ben presente che la limitazione imposta alle ragioni del proprietario deve essere minima: a maggior ragione, dunque, l'installazione di antenne amatoriali non può essere pretesa da chi, col normale impiego di mezzi idonei allo scopo, può provvedervi impegnando beni propri o beni condominiali (nei limiti dell'art. 1102 cod. civ.). Il diritto vantato dal condomino a tutela del diritto primario alla libera manifestazione del proprio pensiero (contemplato dall'art. 21 della Costituzione) non comprende, infatti, la facoltà di scegliere voluttuariamente il sito preferito per l'antenna ma - come insito nei principi generali in materia di Condominio (v. art. 1102 cod. civ.), di atti emulativi e di imposizione di servitù coattive - va coordinato con l'esistenza di un'effettiva esigenza di soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini (v. art. 91, comma 2, D. Lgs. n. 259 del 2003, richiamato dall'articolo 209), e quindi con il dovere della proprietà servente di soggiacere alla pretesa del vicino solo qualora costui non possa autonomamente provvedere ai propri bisogni...". La Cassazione va oltre e tiene anche a precisare che è il radioamatore (ossia, nel nostro caso, Tizio) che deve provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., che non fosse possibile utilizzare uno spazio proprio o condominiale per l'installazione dell'antenna. In altro articolo della rubrica "L'Avvocato risponde" avevo già suggerito – in questi casi - di produrre una perizia asseverata da un Tecnico, che dimostri proprio questa impossibilità, ovvero almeno che l'installazione di quella specifica antenna sulle aree di proprietà esclusiva dell'OM (ammesso che ve ne siano), non sia ugualmente performante o staticamente accettabile, rispetto all'installazione "su suolo altrui", o sulla proprietà condominiale.

Dal momento che la Corte d'Appello aveva completamente omesso di svolgere queste valutazioni, essenziali invece secondo il giudizio della Corte, la Cassazione ha "cassato" la decisione resa in appello ed ha rinviato la causa sempre in appello per... rifare tutto alla luce di questi principi (quindi uno 0 a 0, per rimanere nel gergo calcistico). La Corte ha invece respinto il secondo motivo di ricorso, con il quale i Sig.ri Caio sostenevano che, qualora si fosse ritenuta legittima l'antenna sul lastrico solare, Tizio avrebbe dovuto ottenere preventivamente un'autorizzazione da parte loro. Al radioamatore, afferma la Cassazione, si applicano gli articoli 134 - 145 del Testo Unico (D. Lgs. n. 259/2003). Gli artt. 134 e seguenti che definiscono ed introducono la disciplina per radio-amatori consistono in norme inserite nel Titolo III, dedicato alle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato: categoria, questa, generale, definita come "servizio di comunicazione elettronica svolto esclusivamente nell'interesse proprio dal titolare della relativa autorizzazione generale" (art. 1, comma 1, lett. ff). In altri termini, continua la motivazione della sentenza in commento, "...esiste un sistema normativo dedicato al possibile uso privato di comunicazioni elettroniche per le quali l'installatore abbia ottenuto un'autorizzazione generale ad effettuare, mediante medesimi impianti e medesima autorizzazione, anche attività a pagamento.

All'interno della sezione dedicata all'uso privato di dette apparecchiature, si rinviene la sub-categoria specifica dei radioamatori, forniti anch'essi di autorizzazione generale (sebbene non obbligatoria: v. art. 104), il cui uso privato degli impianti si distingue nettamente da ogni altro uso privato di comunicazione elettronica, in quanto esclude l'attività a pagamento: «L'attività di radioamatore consiste nell'espletamento di un servizio, svolto in linguaggio chiaro, o con l'uso di codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che si interessano della tecnica della radioelettricità a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di natura economica» (art. 134, comma 1)". Da questa ricostruzione normativa sistematica, discende che il diritto all'installazione dell'impianto "… predicato dalla giurisprudenza (v. per tutte: Cass n. 16865/2017, cit.) anche per le attività più generiche di comunicazione elettronica deriva direttamente dall'art. 21 Cost.: tanto vale a limitare la proprietà privata altrui, valorizzando l'obbligo, da parte dei proprietari di un immobile, di consentire la collocazione di antenne sulle porzioni in loro dominio esclusivo, senza diritto all'indennizzo e senza previa autorizzazione scritta, sebbene - come argomentato al punto 1.2. - privilegiando spazi propri o comuni, e comunque nei limiti del rispetto dei diritti proprietari, ai sensi dell'art. 91, comma 3, 92, comma 7, e 209, comma 2, D. Lgs. n. 259/2003...": ecco dunque acclarato per la prima volta il principio secondo il quale l'installazione di un'antenna radioamatoriale su area altrui o sul tetto condominiale non costituisce l'esercizio di una servitù e, come tale, non prevede la corresponsione di indennità. Si tratta di un principio molto importante perché sempre più spesso ricevo telefonate da parte di nostri iscritti, i quali mi chiedono se la richiesta da parte dell'amministratore del Condominio di pagamento di un canone, anche simbolico, ovvero di una somma una tantum, etc.... sia o meno legittima: essa non lo è affatto come ha recentemente confermato la Suprema Corte e spesso e volentieri queste richieste dissimulano in realtà dei veri e propri... "tranelli" (se non delle imboscate in piena regola), perché, in caso di accettazione da parte dell'ignaro OM, il canone (o indennità che dir si voglia) in futuro possono essere intesi, mutatis mutandis, quali corrispettivi di un contratto di locazione e dunque come un'implicita abdicazione o rinuncia del nostro diritto soggettivo all'installazione di antenne radioamatoriali sancito da una norma di legge speciale. Diritto che, come si è visto, per poter esser efficacemente esercitato, senza pagamento di corrispettivi o indennità, richiede solamente la dimostrazione dell'inesistenza di aree di proprietà esclusiva del radioamatore parimenti idonee all'installazione dell'aeree. Per concludere, si tratta senz'altro di un precedente giurisprudenziale fondamentale (anche se declinato sulle norme del D. Lgs. n. 259/2003 prima della riforma ex D. Lgs. n. 207/2021), che dimostra uno sforzo non indifferente da parte dei Giudici della Suprema Corte, per interpretare delle disposizioni che regolano una materia – la nostra - estremamente specialistica che raramente "raggiunge" l'ultimo grado di giudizio. Vedremo se e come questa pronuncia sarà valorizzata (o meno) dai giudici di merito e se vi saranno altri precedenti analoghi.

73 cordiali a tutti de

Michele, IZ2FME