Login
I Soci ARI sono tutti UTENTI REGISTRATI




Usa come password il codice riportato sulla tua etichetta d'indirizzo di RadioRivista
Notice
  • Direttiva EU e-Privacy

    Questo portale utilizza i cookie per offrirti le migliori risorse tecnologiche disponibili. Continuando a visitarci senza modificare le tue impostazioni accetti implicitamente di ricevere tutti i cookies. Diversamente, puoi modificare le tue preferenze agendo direttamente sulle impostazioni del software di navigazione impiegato.

    Documentazione Direttiva e-Privacy

PostHeaderIcon Il diritto d'antenna e la destinazione urbanistica di zona

Grazie, grazie e ancora grazie a tutti i lettori da parte della Redazione di RR per i molti messaggi di apprezzamento che giungono sia per la "nuova" Rivista, sia, in particolare, per la Rubrica curata dal "nostro" IZ2FME, l'Avvocato Michele Carlone, impegnato ad affrontare le molteplici implicazioni giuridiche e legali in cui l'attività radiantistica può trovarsi coinvolta. Continuate a scrivere alla Redazione o direttamente a Michele sottoponendogli i vostri quesiti, o semplicemente, per avere delucidazioni su argomenti "spinosi" o sui quali ritenete opportuno che il nostro Avvocato possa indagare.

Buoni DX e 73 dalla Redazione.

Ed eccoci all'argomento della puntata di questo mese:


Domanda: "Caro IZ2FME, sono IK… ed abito in una casetta per conto mio in un'area rurale. Dopo aver lavorato a Milano per una grande multinazionale, con la pensione e i figli ormai grandi, sono ritornato con mia moglie nella casa di campagna che da molte generazioni appartiene alla mia famiglia. Il Piano Regolatore azzona il terreno dove si trova l'immobile come agricolo e, da una prima indagine presso l'Ufficio Tecnico Comunale, pare che tutta l'area sia vincolata (ma stiamo ancora approfondendo la questione). Io vorrei poter installare un traliccio alto una quindicina di metri (con un plinto infisso nel terreno o - alla peggio - con partenza dal tetto di copertura dell'abitazione, utilizzando un palo o un traliccio di 4 o 5 metri), con un'antenna direttiva full - size 4 elementi e qualche dipolo, ma pare che il Comune abbia già storto il naso … è paradossale che, pur non trovandomi in un Condominio, io debba "sciropparmi" ancora problemi di questo tipo … e il nostro "diritto di antenna" dove è finito? Ti ringrazio per la Tua consueta disponibilità e chiarezza nell'esporre anche a noi "profani" questioni giuridiche complesse. A presto on air, de IK…

Risposta: "Carissimo, il problema che Tu poni interessa una gran quantità di Colleghi e non vede all'orizzonte una "pronta" soluzione perché - se da un lato le norme del T.U. delle Comunicazioni Elettroniche (D. Lgs. n. 259/2003), come abbiamo visto, affermano in via generale l'esistenza (seppur con qualche distinguo) del diritto "di antenna" nei Condomini, l'art. 17 del suo Allegato 26 richiama l'applicazione (in ogni caso) delle disposizioni di carattere tecnico ed urbanistico.  Ciò significa che, al fine di appurare se sia o meno ammessa l'installazione sul sedime di proprietà pertinenziale alla casa di campagna di un traliccio, occorre in via preliminare capire "cosa" dispongano in proposito le N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione) del vigente strumento urbanistico generale del Comune (per capirci, il "vecchio" P.R.G., oggi più comunemente denominato Piano di Governo del Territorio - P.G.T.), ovvero il Regolamento Edilizio dell'Ente. E' possibile, anzi probabile, che tali norme autorizzino a certe ben determinate condizioni solo la costruzione di manufatti funzionali all'agricoltura (deposito attrezzi, staccionate e recinti, stalle, etc. …), escludendo tuttavia la legittimità di altre opere come i tralicci, appunto (che funzionali all'agricoltura o all'allevamento del bestiame non sono…): il che - se così fosse - per Te si porrebbe un problema serio perché, per poter chiedere al Comune di rilasciare un titolo edilizio (Permesso di Costruire, SCIA o CILA …), è sempre necessaria ("a monte") la c.d. "conformità" del manufatto alla correlativa destinazione urbanistica di zona, appunto. E' quindi sempre buona norma, prima di procedere ad installazioni improvvisate e "fai da te", studiare le norme locali Comunali (magari facendosi affiancare da un tecnico del luogo il quale, senza "esporsi", conosca bene il contenuto dello strumento urbanistico generale). Dunque, delle due l'una: se il P.G.T. non ammette nella zona agricola manufatti come i tralicci infissi al suolo, sarebbe difficile (in attesa di una auspicata modifica in sede legislativa dell'art. 17 cit., con la previsione di una deroga per noi radioamatori) ottenere il rilascio di un titolo edilizio (che, per essere valido ed efficace, dev'essere rispettoso della destinazione urbanistica di zona: per fare un esempio - e per paradosso - sarebbe illegittima una D.I.A. che autorizzi la costruzione di una discoteca in un'area cimiteriale). Se, invece, viceversa, i tralicci sono consentiti, allora - per non commettere un abuso edilizio (suscettibile come tale anche di innescare un procedimento penale a carico del proprietario e dell'esecutore materiale dell'abuso stesso, vedi gli artt. 31 e 44 del d.P.R. n. 380/2001) - occorre richiedere al Comune, a mezzo di un tecnico professionista, il (previo) rilascio di un titolo edilizio. Anche qui, però, dobbiamo fare chiarezza: "navigando" sul web si possono trovare infatti i riferimenti ad alcune sentenze da cui sembrerebbe a prima vista poter trarre la conclusione che nel nostro ordinamento, in ipotesi di "conformità urbanistica", per collocare tralicci al suolo anche "imponenti" non sia richiesto il preventivo rilascio né di un Permesso di Costruire, né di altri titoli edilizi ad esso equipollenti (DIA, SCIA, etc. …). Bisogna però, a tale riguardo, prestare un poco d'attenzione ed applicare - come ripeteva spesso il mio Professore di Diritto Canonico, l'arte del famoso… "discernimento". Una parte di giurisprudenza - infatti - ha affermato in passato il principio secondo il quale, "...l'installazione di un'antenna […] posta al servizio di un impianto di radioamatore, non costituisce trasformazione del territorio agli effetti delle leggi urbanistiche, […], pertanto, non necessita di autorizzazione o concessione edilizia" (Cons. Stato n. 594/1988), atteso che  "... l'installazione di un'antenna per radioamatore, compreso il traliccio quale sostegno dell'antenna medesima, costituisce opera che non importa trasformazione del territorio ed è quindi priva di rilevanza agli effetti urbanistici", vedi T.A.R. Piemonte Torino, Sez. I, 21 dicembre 2002, n. 2156 ..." (T.A.R. Abruzzo Pescara, Sez. I, 31 marzo 2009, n. 207 - idem: T.A.R. Latina Sez. I, 28 ottobre 2011, n. 861). Si tratta, però, di decisioni abbastanza "datate" (pronunciate - peraltro - all'interno in un contesto normativo abbastanza diverso da quello attualmente vigente) che tendono ad essere oramai superate dalla più recente giurisprudenza e che – se si ha la pazienza di leggere le relative motivazioni per esteso (non limitandosi alle massime), riguardano fattispecie diverse dal traliccio dei nostri "sogni" di 20 metri infisso nel "famoso" plinto in cemento armato affogato nel terreno, trattando di antenne montate generalmente su pali o modesti traliccetti collocati però sul tetto di copertura dell'edificio e, come tali, ritenuti mere pertinenze dell'abitazione stessa, insuscettibili cioè di "occupare superficie utile" ai fini urbanistici (in poche parole, si tratta in quei casi di opere minori, prive di una loro autonomia spaziale e funzionale e quindi non particolarmente impattanti a livello visivo: per la cronaca, in T.A.R. Latina n. 861/2011 si discuteva di un "palo porta antenna" installato su un torrino del tetto, il T.A.R. Pescara n. 207/2009 aveva preso in esame un traliccetto posto sulla copertura del fabbricato ed il T.A.R. Piemonte n. 5933/2000 così descrive la fattispecie: "il Sig. … aveva posto sul tetto dell'edificio un'antenna su un traliccio per la complessiva altezza di 3 metri circa…"). Va, infatti, ricordato che il T.U. dell'Edilizia (d.P.R. n. 380/2001), all'art. 3 definisce "interventi di nuova costruzione" (determinando così una categoria - contenitore residuale) le opere che comportano "trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti" (ossia di manutenzione, ristrutturazione o restauro, etc. …), precisando altresì la norma che debbono in ogni caso ("comunque") considerarsi tali (lett. ‘e.4'), "l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione…" (la norma, evidentemente, parrebbe esser stata "pensata" per i tralicci di telefonia mobile, ma il Legislatore si è tuttavia "scordato" di specificarlo … insomma come si dice … "minus dixit quam voluit" e dunque essa ha una portata applicativa di carattere generale). Per questa ragione, una parte della (più recente) giurisprudenza afferma l'esatto principio opposto rispetto al … "liberi tutti" più sopra richiamato, vale a dire che "…necessita del rilascio della concessione edilizia […] l'installazione di un'antenna ricetrasmittente, ancorata al suolo e visibile dai luoghi circostanti, comportando alterazione del territorio avente rilievo ambientale ed estetico (nella specie, si trattava di tralicci per un impianto radioamatoriale)…" (Consiglio di Stato, Sez. II, 10 dicembre 2003, n. 2420 e, più di recente, T.A.R. Roma, Lazio, Sez. II, 1 dicembre 2020, n. 12813). Quindi il mio suggerimento è, "per non saper né leggere, né scrivere" (salvo che non si installino sul tetto antenne poco impattanti a livello visivo), quello di procedere comunque a richiedere al Comune - ex ante - il rilascio di un titolo edilizio, quantomeno rappresentando nel progetto, se non proprio la tipologia esatta dell'aere che si andrà a collocare, almeno il tipo di supporto ed il sistema di fissaggio/tirantaggio (ciò anche per consentire al Tecnico Comunale, se e quando il Vostro "amico "vicino di casa andrà magari a lamentarsi da lui, di potergli opporre un valido ed efficace provvedimento autorizzativo Comunale, dimostrando di aver già compiuto un vaglio a proposito della legittimità quantomeno sul piano amministrativo dell'opera, questo in base al principio secondo il quale ogni provvedimento amministrativo si presume legittimo, almeno sino a quando non venga revocato dall'Autorità che lo ha emanato, o sia annullato dal Giudice Amministrativo). Un'ultima, ma non meno importante, annotazione. Tutti i provvedimenti amministrativi, e quindi anche i Permessi di Costruire, vengono assunti dalla P.A. … "fatti salvi i diritti dei terzi" (Consiglio di Stato, Sez. VI, 25 novembre 2019, n. 7989). Che cosa vuol dire? Significa che, se il Tuo traliccio (che sia infisso al suolo o che parta dal tetto, non ha importanza) è stato regolarmente autorizzato dalla Pubblica Amministrazione con il rilascio di un valido titolo edilizio, ciò non presuppone necessariamente che esso sia legittimo avuto riguardo ai rapporti "di diritto civile" o "fra privati". Bisogna allora stare bene attenti e verificare - ad esempio - se il luogo ove si collocherà il manufatto rispetti o meno le distanze dai confini del proprietario del fondo finitimo, oppure se esso violi una qualche servitù di passo o di veduta perché, in questi casi il vicino di casa "amico" (si fa per dire), non sarebbe nelle condizioni di contestare al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) il Permesso di Costruire (che resterebbe perfettamente legittimo ed "intonso"), ma potrebbe radicare dinnanzi il Giudice Civile (Tribunale) una causa avente ad oggetto la richiesta di rimozione del traliccio, in quanto installato in violazione delle distanze ex lege dal confine (artt. 873 e seguenti del Codice Civile). Infine, vi è il tema del "vincolo", che - da quanto mi scrivi - stareste ancora accertando nella sua esatta conformazione. Qui, andrebbe aperto un altro "capitolo", con altrettanti corollari ed approfondimenti da fare. Ti suggerisco comunque di chiedere in via preliminare all'Ufficio Tecnico Comunale di rilasciarTi un c.d. "C.D.U. - vincoli" (Certificato di Destinazione Urbanistica) degli immobili di Tua proprietà (casa e terreni), cosicché possiate accertare, senza ombra di dubbio, non solo quali siano le destinazioni urbanistiche di zona, ma anche se e quali vincoli (che in astratto possono essere molti e di varia natura …) interessino i medesimi beni … to be continued … Spero di averTi dato almeno qualche "dritta" e di essermi spiegato.

73 cordiali a Te ed ai lettori de Michele, IZ2FME