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Il decoro ed in diritto d'antenna
Continua la rubrica "L'Avvocato Risponde", tenuta da Michele (IZ2FME): in questo numero - dopo l'approfondimento sui disturbi da radiofrequenza dei pannelli fotovoltaici - Michele si occupa di un tema altrettanto.… "spinoso", che è quello del c.d. "decoro architettonico": che cosa si intende con questa espressione tante volte invocata da … improbabili Amministratori di Condominio o dal classico "vicino ostile"? Ma, soprattutto, qual è la sua interpretazione da parte dei Tribunali?
Domanda: <<Carissimo IZ2FME, permettimi anzitutto di farti i complimenti per la rubrica RR "L'Avvocato Risponde", che - con quel tuo taglio "pratico", è di più immediata comprensione anche ai non "addetti ai lavori" ed è di grande aiuto a chi, come me, si trova a dover fronteggiare un… dedalo di problemi che a volte sembrano insuperabili. Vengo subito al dunque. Io e mia moglie siamo comproprietari di un quadrilocale posto al quarto piano di un fabbricato condominiale di 14 piani ubicato nell'estrema periferia di una grande città del nord. Il palazzo è stato costruito negli Anni '70 ed è di tipo popolare, non ha giardino (ma una serie di box auto esterni realizzati in lamiera verniciata, molti dei quali fatiscenti) ed è circondato - nelle immediate vicinanze - da capannoni ad uso industriale in parte dismessi. Il contorno urbano - purtroppo - nel corso del tempo e specialmente dagli Anni '90, ha subito un rapido degrado, così come lo stesso edificio che necessiterebbe di pesanti manutenzioni straordinarie: pensa soltanto che i frontalini dei balconi si stanno letteralmente staccando (con grave pericolo per i pedoni e per gli abitanti ai piani di sotto!), l'intonaco in facciata è scrostato e i proprietari di ben 5 appartamenti hanno "chiuso" alla bene e meglio con delle strutture "posticce" i loro balconi; Ti invio una fotografia della facciata del Condominio che, come puoi vedere, sembra un pezzo di groviera… Veniamo "a noi": io ho montato da qualche tempo un traliccetto di 4 metri sul tetto di copertura comune, previa comunicazione al Rag.…, che amministra il Condominio ed ho installato una Spider-beam per le HF, tirando qualche filo per le Warc e mettendo sull'angolo del tetto un paletto più basso con la classica collineare VHF/UHF. Non sia mai… Tre ore dopo l'installazione il Rag.… mi ha telefonato e scritto una pec con la quale contesta che l'Assemblea dei Condomini non ha mai autorizzata l'installazione e che, in ogni caso, le mie antenne rovinerebbero il decoro architettonico del Condominio, intimandomi che, se non avessi tolto spontaneamente le antenne, lui stesso avrebbe incaricato una ditta che si sarebbe occupata del ripristino a mie spese. Ma come si può parlare di decoro architettonico nel mio caso specifico, visto che non vi è nulla, ma proprio nulla, di "decoroso" (se non, forse, paradossalmente, proprio e solo le mie antenne?). Ti ringrazio per la risposta, 73 e buon anno nuovo! Lettera firmata">>.
Risposta: <<Carissimo, come diceva il mio stimatissimo e compianto Professore di Diritto Romano all'Università, il "decoro" è - tanto nel Codice Civile, quanto in giurisprudenza - una categoria "caucciù", nel senso che proprio come la gomma, si può allungare ed accorciare a piacimento, salvo poi, in posizione di quiete, ritornare alla sua conformazione originaria. Iniziamo infatti col dire che ciò che non era o non sembrava decoroso cinquant'anni fa in un certo determinato contesto sociale, magari può esserlo oggigiorno e viceversa (pensiamo solo alle mode nel vestire…). Quindi il concetto di "decoro" non solo identifica una categoria per forza di cose soggettiva ("non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace"), ma anche un ambito mutevole a seconda dei luoghi, delle persone e del tempo. Il Dizionario Treccani della Lingua Italiana definisce il decoro come "dignità che nell'aspetto, nei modi, nell'agire, è conveniente alla condizione sociale di una persona o di una categoria: vivere, comportarsi con decoro …" e, in ambito artistico o architettonico, come una "armoniosa proporzione richiesta nelle opere d'arte tra le parti e il tutto, tra la forma e il contenuto, in conformità dei canoni estetici". Qual è l'interpretazione dell'idea di "decoro architettonico" da parte dei Tribunali? In materia di Condominio è l'ultimo comma dell'art. 1120 del Codice Civile a stabilire il generale divieto di tutte le opere (c.d. "innovazioni") che alterino il decoro del fabbricato. Ma questa norma si applica a noi radioamatori che godiamo di uno status particolare e di privilegi (speciali?) nel Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D. Lgs. n. 259/2003), che (ved. "L'Avvocato Risponde", n. 1) dovrebbero sancire il famoso "diritto di antenna"? Cerchiamo di andare per gradi. Vi è da dire, anzitutto, che sia i giudici di merito (Tribunali e Corti d'Appello), che la Corte di Cassazione, interpretano generalmente l'espressione "decoro architettonico" ex art. 1120 c.c. come l'estetica conferita allo stabile dall'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che ne costituiscono la nota dominante, "atta ad imprimere alle varie parti dell'edificio, nonché all'edificio stesso nel suo insieme, una sua determinata, armonica fisionomia" (vedasi, una per tutte, Cass. n. 37732/2021). Quindi, ciò significa che il concetto di decoro architettonico non si ricollega soltanto e necessariamente agli edifici storici, vincolati dalle Belle Arti o semplicemente di particolare pregio artistico. Sono infatti sufficienti anche linee semplici o … "povere" a delineare il decoro architettonico di un qualunque stabile (da ultimo, Trib. Udine, Sez. I, 31 gennaio 2022, n. 107). In linea teorica, quindi, si può dire che anche se il fabbricato Condominiale all'interno del quale si trova l'appartamento di Vostra proprietà è di tipo popolare e per di più in pessime condizioni di conservazione ed inserito in un contesto urbano industriale e, da quanto mi scrivi, particolarmente degradato… comunque le Tue antenne (in caso di contenzioso) potrebbero essere ritenute lesive del decoro, in quanto elementi idonei a compromettere la "simmetria" e la "armonia" del fabbricato e del suo "stile" unitario. Scrivo però "in linea teorica" perché, a questo argomento, se ne potrebbero opporre almeno altri due, ma di segno contrario: 1) l'art. 17 dell'Allegato 26 al T.U. delle Comunicazioni si limita a stabilire che, per l'installazione delle antenne di radioamatore si applicano l'art. 209 del T.U., "… nonché le vigenti norme di carattere tecnico, urbanistico, ambientale e di tutela della salute pubblica…": nessun accenno alle norme del Codice Civile perché, secondo alcuni, queste norme (D. Lgs. n. 259/2003, come modificato dal recente D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 207) sarebbero da considerarsi speciali e quindi di rango "superiore" a quelle dello stesso Codice Civile (la norma speciale si applica ad un caso specifico e quindi solo a noi radioamatori ed escluderebbe l'applicazione della norma generale sul decoro, di matrice codicistica, che continuerebbe invece a valere per tutte le altre opere, come ad esempio l'apertura di una finestra in facciata o la realizzazione di manufatti sul proprio balcone); questo perché, ragionando a contrario, allora l'installazione della quasi totalità delle nostre antenne, specie di quelle per le HF (che hanno dimensioni… non proprio microscopiche), comporterebbe in qualche misura la compromissione del "decoro" (id est della modularità della linearità architettonica del fabbricato) e sarebbe come tale vietata tout court, conducendo alla negazione - in termini - del c.d. "diritto d'antenna" sancito dal Testo Unico; 2) la giurisprudenza afferma anche il principio secondo il quale, nella valutazione circa l'alterazione del decoro architettonico di un edificio in Condominio, devono essere utilizzati criteri di minor rigore per gli immobili che abbiano un pregio architettonico modesto (Trib. Bergamo, Sez. IV, 23 giugno 2022, n. 1578), o che, come nel Tuo caso, a prescindere dal loro stile originario, quando siano stati modificati ed in qualche misura compromessi nel corso della "vita" del Condominio: come a dire, parafrasando San Matteo… "perché osservi la pagliuzza nell'occhio del tuo fratello, mentre non ti accorgi della trave che hai nel tuo occhio?". Per tornare allora al caso che mi hai sottoposto, potresti immediatamente diffidare per iscritto l'Amministratore a volersi astenere dall'attuare il proposito manifestato nei Tuoi riguardi, limitandoTi a fare presente che l'art. 1120 c.c. non parrebbe applicabile alla fattispecie perché espressamente derogato dalle disposizioni autorizzative del T.U. delle Comunicazioni Elettroniche (non è ancora edita, tuttavia, giurisprudenza specifica sul punto, dunque si tratta ancora di una questione "aperta"). Potresti anche aggiungere che, in ogni caso, sia per la tipologia, la vetustà, le condizioni manutentive del fabbricato Condominiale, sia in ragione delle opere realizzate in facciata da altri condomini, le sue "linee caratteristiche" sono state oramai da tempo irrimediabilmente compromesse, talché (anche laddove l'art. 1120 c.c. fosse ritenuto applicabile), comunque non si avrebbe alcuna pretesa lesione di un "decoro" non più tale (nel senso anzi descritto). Da ultimo, ma non per ultimo, tieni presente che l'art. 392 del Codice Penale punisce con una multa salata chi, al fine di esercitare un suo preteso diritto, avendo la possibilità di ricorrere al Giudice, "… si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose…" (aggiungendo, al secondo comma, che si ha "violenza sulle cose", quando il bene - nel Tuo caso le antenne - viene danneggiato o trasformato, o ne è mutata la sua destinazione, ved. ad es. Trib. Campobasso, 12 aprile 2019): l'Amministratore o chi per lui non può dunque toccare neanche con un dito le Tue antenne, il traliccio o i cavi e i tiranti e men che meno rimuoverle, dovendo prima - in - ogni caso - ottenere un c.d. "titolo", ossia un provvedimento autorizzativo da parte dell'Autorità Giudiziaria (rischiando - in caso contrario - una denuncia - querela che - per essere tempestiva - dovrebbe essere depositata entro il termine perentorio di 3 mesi dal giorno in cui avrai avuta notizia del fatto che costituisce il reato, ossia della rimessione arbitraria in pristino dello stato dei luoghi o dell'inizio dello smontaggio… "manu militari" delle antenne). Tu potresti, inoltre, impugnare innanzi il Giudice civile il bilancio di esercizio del Condominio approvato dall'Assemblea dei Condomini che ponga a Tuo carico i costi dell'Impresa chiamata dall'Amministratore, con riserva, naturalmente, di agire in giudizio sia verso il Condominio, sia verso lo stesso Amministratore (personalmente), per il risarcimento dei danni. In via preventiva, peraltro (ma attenzione sempre ai costi!), si potrebbe valutare di proporre avanti il Giudice civile un'azione cautelare/inibitoria, ai sensi dell'art. 700 del Codice di Procedura Civile, con la quale chiedere che il Tribunale assuma i dovuti provvedimenti atti ad impedire all'Amministratore di realizzare il suo proposito, previa dimostrazione, però, delle ragioni di necessità, gravità e di urgenza di questa iniziativa (anche se l'ammissibilità processuale di una simile azione viene messa in dubbio da alcuni). Spero di averTi risposto in modo esaustivo e comprensibile. Contraccambio di cuore gli auguri di Buon Anno per Te e la Tua famiglia e spero che Tu possa risolvere il contenzioso con l'Amministratore in modo amichevole; carissimi e cordiali 73! >>
de Michele, IZ2FME