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PostHeaderIcon Il Diritto d'antenna in Condominio

Domanda: <<Caro Michele IZ2FME, la mia famiglia ha a disposizione un appartamento in un luogo di villeggiatura posto all'interno di un fabbricato condominiale con un lastrico solare di proprietà comune. Il nostro appartamento si trova al terzo piano e dispone di un'ampia area di circa 30 mq di proprietà esclusiva. Vorrei installare sul lastrico comune un traliccetto con una direttiva 3 elementi (perché da lì ho ampie aperture sia verso nord sia verso sud), ma un condomino ha sollevato perplessità, in quanto sostiene che dovrei installare l'antenna sulla mia di proprietà, prima di andare ad occupare le aree comuni. Preciso che "sopra la mia testa" ci sono altri due piani dell'edificio, senza balconi e finestre. Ti ringrazio e Ti invio i miei cordiali 73, a presto on air, de Domenico, IW2CLM>>.


Risposta: <<Caro IW2CLM, la giurisprudenza maggioritaria (sta a dire le sentenze dei Giudici, che sono poi il "metro" con cui noi ci dobbiamo sempre misurare, perché sono i Giudici che interpretano ed applicano la Legge) inquadra il diritto di installazione di antenne televisive, dei CB ed anche quelle radioamatoriali nel senso proprio del termine in un grande… "calderone", ma comunque all'interno dell'alveo dei principi della nostra Costituzione. Più nello specifico si può dire che i Giudici ritengono per lo più che la facoltà del radioamatore di installare un'antenna costituisca un vero e proprio diritto soggettivo pieno e perfetto in quanto presuppone una modalità di manifestazione del pensiero e dell'informazione (art. 21 Cost.). Si tratta, tuttavia, di una facoltà che si ritiene possa avere, in alcune circostanze specifiche, delle limitazioni. Infatti, l'art. 209 del Decreto Legislativo n. 259/2003 (il c.d. "Codice delle Comunicazioni Elettroniche"), stabilisce al primo comma che i proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possano opporsi all'installazione sulla loro proprietà (e, quindi, a maggior ragione, sulle aree comuni) di antenne appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali, specificando, altresì, all'art. 52 dello stesso Codice, come da ultimo modificato dall'art. 1 del D. Lgs. n. 207/2021 (norma che ha recepito in parte le disposizioni contenute nell'abrogato art. 91), che (comma 1): "Negli impianti di reti di comunicazione elettronica […], i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private …" e che (comma 2): "Il proprietario od il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini"; inoltre (comma 3): "Il proprietario o l'inquilino, in qualità di utente finale di un servizio di comunicazione elettronica, deve consentire all'operatore di comunicazione di effettuare gli interventi di adeguamento tecnologico della rete di accesso, volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica …" e, infine (comma 5): "Il proprietario è tenuto a consentire il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'operatore di comunicazione elettronica o di ditta da questo incaricata che dimostri la necessità  di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra…". Una parte della giurisprudenza interpreta queste disposizioni nel senso che il condominio (sia esso proprietario, sia esso solo inquilino) possa procedere all'installazione dell'antenna destinata alla fruizione di servizi radioamatoriali dimostrando di essere costretto ad utilizzare la proprietà esclusiva di altro condomino, ovvero quella condominiale.

In tal senso si ritiene che occorra in ogni caso poter dimostrare, all'Amministratore ovvero in sede di contenzioso, meglio se documentalmente, l'impossibilità (o almeno la oggettiva sostanziale difficoltà) per il radioamatore di utilizzare spazi propri al fine dell'installazione delle nostre antenne. Per tornare al quesito di IW2CLM, in quel caso mi pare abbastanza evidente che sarebbe impossibile installare la direttiva Yagi 3 elementi sul terrazzo, ancorché avente una superficie non modesta, di proprietà esclusiva, perché la sua efficienza (quantomeno nella direzione ove si trova il muro perimetrale dell'edificio condominiale che delimita in verticale anche le due unità immobiliari soprastanti) ne verrebbe irrimediabilmente compromessa. Diverse invece sono, naturalmente, le conclusioni se l'installazione avviene sul lastrico di proprietà comune, aperto a 360 gradi; anche in quel caso, tuttavia, andrebbe posta particolare attenzione a che, in sede di collocamento e installazione sia del traliccio che dell'antenna, non venga impedito agli altri condomini l'accesso (al) e l'utilizzo del lastrico e soprattutto che, per le dimensioni del traliccio, dell'antenna e dei correlativi sostegni o tiranti, non sia loro precluso - "in alcun modo" recita la norma (art. 209, c. 2 del Codice) "… il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione…", né naturalmente sia arrecato un danno alla proprietà condominiale o a terze persone.  Spero di averTi risposto in modo esauriente. Cari 73 e buoni DX! de Michele, IZ2FME>>.