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PostHeaderIcon La segnalazione di inizio attività e l’autorizzazione generale per l’esercizio della stazione

In questo nuovo numero di RR il nostro Avvocato Carlone, IZ2FME, tratta l’argomento della Segnalazione di Inizio Attività (SCIA) applicata alla nostra materia. Buona lettura e 73 cordialissimi dalla Redazione.

DOMANDA: Ciao Michele, sono un novice: ho frequentato i corsi organizzati dalla Sezione di […] per diventare radioamatore (un sogno che ho sempre avuto sin da ragazzo) e finalmente ce l’ho fatta! L’altro giorno mi è arrivato il nominativo e ora mi appresto a inoltrare al Ministero la domanda per ottenere la “licenza”. Ero già iscritto all’ARI Radio Club e quindi seguo da tempo la tua bella e utile rubrica. Complimenti a te e alla nuova RadioRivista, piena di spunti e articoli interessantissimi (continuate così!). Volevo chiederti se, dal momento in cui ho spedito la domanda per ottenere il rilascio dell’autorizzazione a operare, io possa o meno trasmettere. O, come mi sembra di capire, devo aspettare l’arrivo “fisico” del provvedimento amministrativo? Ti ringrazio per la risposta (come potrai immaginare, non vedo l’ora di essere on air). Un cordiale saluto e 73 carissimi, Gianmario.

RISPOSTA: Caro Gianmario, anzitutto complimenti per esser riuscito a raggiungere questo importante traguardo: ora sei un OM e fai parte della grande famiglia dell’ARI. Ti ringrazio anche per i complimenti e colgo l’occasione per ringraziare anche tutti gli amici radioamatori che mi inviano quasi tutti i giorni mail in privato con tante manifestazioni (immeritate!) di apprezzamento e di stima.

Venendo al quesito, tu poni un tema estremamente importante e, direi, anche poco conosciuto. Intuitivamente e ripensando a ciò che accadeva in passato, verrebbe da dire (sbagliando) che, per poter porre in esercizio una stazione di radioamatore, si dovrebbe essere (preventivamente) in possesso del correlativo titolo amministrativo. Titolo che – molti anni fa – era costituito da una licenza, che poi il legislatore ha “trasformato” in una autorizzazione generale. Detto per inciso, con l’ultima modifica al Codice delle comunicazioni elettroniche (intervenuta con l’entrata in vigore del D. Lgs. 24 marzo 2024, n. 48), l’art. 135 prevede un secondo tipo di autorizzazione generale (oltre a quella di ‘classe A’), vale a dire l’autorizzazione di «classe N, corrispondente alla classe di radioamatore novizio prevista dalla raccomandazione CEPT ECC/REC (05)06».

Insomma, di acqua ne è passata sotto i ponti, e come potrai facilmente immaginare le cose sono molto cambiate rispetto al passato. Come sempre, tuttavia, per chiarirci un po’ le idee, è bene fare un passo indietro. Soprattutto negli ultimi anni si è molto parlato di DIA, SCIA, CILA: terminologie usate spessissimo nell’ambito del diritto amministrativo urbanistico e dell’edilizia, ma non solo. Vediamo allora di fare un po’ il punto della situazione.

Nel lontano 1984, con le proposte di legge avanzate dalla “Commissione Nigro” nell’ottica della massima semplificazione, per la prima volta si ipotizzò la possibilità di introdurre nell’ordinamento delle dichiarazioni che fossero vere e proprie “sostitute” di alcune tipologie di autorizzazioni. Fu così che venne adottata la rivoluzionaria legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, ancor oggi in vigore (seppur più volte aggiornata). All’art. 19 di questo corpus di norme venne introdotto per la prima volta in assoluto nel nostro Paese il concetto della cosiddetta “Denuncia di Inizio Attività” (abbreviata in DIA, che non ha niente a che vedere con la Direzione Investigativa Antimafia, hi). Questa disposizione ha resistito fino a quando è intervenuto l’art. 3 del D.L. n. 35/2005 (convertito con la legge n. 80/2005), che ha a sua volta trasformato la “denuncia” in una mera (e più neutra anche a livello lessicale) “dichiarazione” di inizio attività.

Dopo un po’ di tempo il legislatore ha provveduto a innovare l’istituto, configurandolo come esso si presenta oggi e trasformandolo nella “Segnalazione Certificata di Inizio Attività” (SCIA), ex lege n. 124/2015 («Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»). Il tratto caratteristico della SCIA si fonda su una sorta di “alleanza” fra il privato cittadino e la Pubblica Amministrazione, la quale è tenuta in un certo senso a “fidarsi” delle dichiarazioni ricevute dal privato, volte al conseguimento di uno specifico titolo amministrativo (come, ad esempio, un’autorizzazione edilizia o commerciale): si tratta proprio di una fra le più importanti innovazioni del procedimento amministrativo in tema di semplificazione e deregulation.

La SCIA, infatti, consente di eliminare di netto molte delle fasi procedimentali cosiddette “istruttorie”, spostando a un momento successivo (ed eventuale) i controlli e le verifiche da parte dell’amministrazione. Naturalmente, lo Stato non può e non deve abdicare al potere di controllo, specie in attività economiche centrali per i suoi interessi, e l’attività di verifica della Pubblica Amministrazione dev’essere obbligatoriamente effettuata entro i termini di legge, dovendo l’amministrazione comunicare all’interessato l’avvio del procedimento.

Lo scopo della SCIA è di consentire al privato di iniziare direttamente la propria attività nei vari ambiti in cui essa è prevista dall’ordinamento (tanto in quello edilizio, quanto in quello radio). L’art. 19 della legge n. 241/1990, come modificato dalla legge n. 124/2015 e dal D. Lgs. n. 126/2016, stabilisce al primo comma che <<ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, […] è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà […], nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, […] relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l’acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l’utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell’amministrazione>>.

Il secondo comma della medesima disposizione prevede che «l’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, […] dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente». Il terzo comma, infine, stabilisce che l’amministrazione competente, qualora accerti l’assenza dei requisiti e dei presupposti per l’ottenimento del titolo, «nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione […], adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa».

Fatte queste premesse per un inquadramento generale dell’istituto della SCIA, ora veniamo a noi. Come sappiamo, l’art. 135, comma 2 del Codice delle comunicazioni elettroniche stabilisce il principio secondo il quale il radioamatore titolare di autorizzazione generale è abilitato all’impiego di tutte le bande di frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, con l’osservanza e nei limiti stabiliti dalle norme tecniche contenute nel famoso Allegato 26.

L’art. 1, comma 2 di questo Allegato 26, inoltre, stabilisce che l’autorizzazione generale si consegue mediante presentazione o invio all’Ispettorato territoriale del Ministero della dichiarazione di cui al modello sub allegato A. Precisiamo subito che, a differenza di quanto avveniva in passato, né il Ministero, né l’Ispettorato competente per territorio invieranno più “di default” il documento contenente l’autorizzazione al radioamatore istante. Infatti l’art. 1, comma 4 dell’Allegato 26 precisa che «i radioamatori che intendono ottenere un attestato del conseguimento della autorizzazione generale di cui al comma 1, possono richiedere, con domanda in bollo, al competente ispettorato territoriale una certificazione conforme al modello di cui al sub allegato B al presente allegato».

Ma non ho ancora risposto alla tua domanda, Gianmario: da quando si può iniziare l’attività radioamatoriale? Occorre giocoforza attendere… che cosa, se di norma l’amministrazione non provvede nemmeno più all’invio dell’autorizzazione “fisica”?

Ci vengono allora in soccorso i commi 3 e 4 dell’art. 99 del Codice delle comunicazioni elettroniche («installazione ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato»): si tratta di una norma di carattere generale che si applica al genus delle reti e servizi di comunicazione ad uso privato, dei quali il servizio radioamatoriale costituisce una species.

Il terzo comma prevede che l’attività di installazione ed esercizio di reti o servizi di comunicazione elettronica a uso privato è assoggettata a un’autorizzazione generale che consegue alla presentazione di un’apposita dichiarazione (e, fin qui, nulla di nuovo: vedi l’art. 135 del Codice per quanto riguarda l’ambito specifico delle stazioni di radioamatore).

Il quarto comma stabilisce che il soggetto interessato presenta al Ministero una dichiarazione contenente l’intenzione d’installare o esercire una rete di comunicazione elettronica a uso privato, e che questa dichiarazione costituisce segnalazione certificata di inizio attività. La norma contempla, in modo chiaro e inequivocabile, che il soggetto interessato è abilitato a iniziare la propria attività a decorrere dall’avvenuta presentazione; aggiunge inoltre che, ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, «il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attività». Quindi, caro Gianmario, per espressa definizione ex lege, puoi procedere ad “attivare” la tua stazione di radioamatore immediatamente dopo di aver trasmesso la dichiarazione prevista dalle norme che abbiamo menzionato. Trattandosi di una norma abbastanza recente, sarebbe comunque utile che il Ministero diramasse una specifica circolare al riguardo, in tal modo uniformando le prassi applicative dei singoli Ispettorati territoriali.

Che dire di più e per concludere? Buoni DX, Gianmario, e ancora benvenuto in ARI: spero di collegarti presto (in CW).

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Avv. Michele Carlone, IZ2FME