- Notice
L'Editoriale di febbraio 2024
Immaginando una revisione
del Codice delle comunicazioni
elettroniche
Alessio Sacchi, IZ4EFN
L'attività di radioamatore consiste nell'espletamento di un servizio, svolto in linguaggio chiaro, o con l'uso di codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che si interessano della tecnica della radioelettricità a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di natura economica.
Chiunque si sia affacciato all'attività radioamatoriale, magari studiando per un corso di preparazione all'esame, conosce questo paragrafo a memoria. Si tratta del primo comma dell'Art. 134 del Codice delle comunicazioni elettroniche, il primo del Capo VII dove trovano spazio i 10 articoli fondamentali che governano l'attività dei Radioamatori in Italia e aggiornata per l'ultima volta nel 2003 con decreto legislativo del 1° agosto 2003 n. 259.Se ci confrontiamo con quanto normato sul tema in sede internazionale, saremo concordi che alcuni aspetti del Codice sono da sempre stati abbastanza caratteristici del nostro Paese. Chiaramente, in questi altri 20 anni l'attività dei Radioamatori ha visto un'evoluzione notevole, anche in Italia, vedendo sorgere nuove necessità e creando opportunità, alcune di queste impossibili da cogliere senza modifiche, all'impolverato impianto normativo di base.
Classe Novice
E' il caso, ad esempio, dell'Art. 135 (Tipi di Autorizzazione) ove il Codice in vigore riporta ancora la classe B già unificata alla classe A dal 2005 quando tra lo stesso anno e il 2016 la CEPT lavorava ad una raccomandazione che prevedesse su base internazionale una classe di licenza diversa dalla A (più propriamente nota come CEPT T/R 61-01) per incentivare l'accesso all'attività da parte dei novizi, permettendo però di differenziare le disponibilità frequenziali e di potenza rispetto alla Classe A stessa. Già adottata da diversi Stati Europei anche a noi confinanti (da citare i nominativi DO in Germania, HB3 in Svizzera) le consorelle IARU riportano che la Classe N secondo la raccomandazione CEPT ECC/REC (05)06 può risultare uno - strumento formativo importante nella definizione delle prossime generazioni di Radioamatori - in totale analogia con l'esperienza americana prevista dalla FCC dove sono previste le 3 diverse classi che consentono l'accesso alle bande con facoltà crescenti.
In tema di potenze di emissione e, considerata l'evidente difficoltà di aggiornare il Codice con frequenza, sarà anche opportuno rimandare il più possibile le prescrizioni puntuali, come quella relativa al limite di 500 W, alla normativa secondaria. Questa risulterebbe più facilmente modificabile in funzione di evoluzioni tecnologiche, prove, necessità e sperimentazioni, e potrebbe darci modo di lavorare ad un allineamento ai valori di legal power già in essere in altri Paesi. Sperimentazioni appunto, che a mente dell'Art. 134 dovrebbero poter non essere soggette al pagamento dei contributi previsti per natura e finalità: i dati risultanti, oltre che essere utili per l’attività radioamatoriale, lo sono anche per la corretta pianificazione delle frequenze da parte del Ministero, tanto che le risultanze delle sperimentazioni devono essere sempre condivise con il MIMIT stesso. ARI ha recentemente mostrato un buon esempio di questa pratica pubblicando il portale 70mhz.ari.it.
Esami capillari e in sinergia tra Associazioni e MIMIT
L'esperienza maturata da altre Associazioni consorelle induce anche a pensare che i tempi siano maturi per valutare, in base a stringenti requisiti e sotto il controllo degli Ispettorati territoriali del MIMIT, una fattiva collaborazione tra le Associazioni che ne abbiano i presupposti e il Ministero stesso nella gestione delle prove d'esame. Questa possibilità, una volta prevista nel Codice e opportunamente regolamentata nei criteri permetterebbe, ad esempio, l'aumento della frequenza delle sessioni d'esame - ridotte anche ad una sola data annuale in alcuni contesti - nonché di poter organizzare in maniera più capillare e strutturata la preparazione dei candidati per l'esame stesso.
ARI, con la sua presenza in tutte le regioni e in tutte le province italiane nonché forte della sua struttura organizzativa potrebbe dare un seguito ancora più forte al lavoro di scolarizzazione dei nuovi radioamatori iniziato nell'ambito del programma Generazione Futuro.
Penso ad esempio a programmi di elmering più veloci ed efficaci, quando ora può passare anche un anno dalla prima lezione al primo QSO, con evidente possibilità di perdita di interesse o pazienza.
Penso al giovane con tempo libero e voglia di studiare che desideri sostenere gli esami senza attendere la prima sessione utile l'anno successivo quando magari sarebbe distratto da altro.
Età minima 14 anni
Ed è parlando di giovani che ricorre il tema dell'età minima per l'accesso all'attività. In Italia si possono sostenere gli esami a qualsiasi età, ma solo dal 16mo anno è possibile ottenere un nominativo e conseguire l'Autorizzazione Generale. Non è lo stesso in Germania, Francia, Danimarca, Romania, Olanda, Serbia, Spagna, Inghilterra e in molti altri, dove non è previsto alcun vincolo d'età per conseguire il titolo. Anche nella prospettiva dell'introduzione di una classe Novice, di esami più frequenti e capillari, abbassare almeno a 14 anni l'età minima costituirebbe un importante ammodernamento del nostro impianto a favore dello spirito radioamatoriale, qualora non si potesse davvero eliminare tale vincolo.
Semplificazione e Stazioni Remote
Nell'ottica di semplificare e allineare il Codice alle connotazioni pratiche dell'attività, all'Art. 138 (Dichiarazione) sarebbe opportuno parlare di sedi di impianti, in quanto una singola persona fisica può possedere più apparati fissi, mobili e portatili riferiti alla stessa autorizzazione, così come rimuovere la necessità di dichiarare le caratteristiche tecniche degli apparati utilizzati per ovvie ragioni sperimentali intrinseche all'attività. Tutti questi aspetti potranno, tra l'altro, semplificare una successiva azione normativa a maggiore supporto dell'operatività delle stazioni remote.
Vanity Callsign
L'introduzione delle procedure informatizzate per le pratiche relative al Servizio di Radioamatore iniziata nel 2023 suggerisce che siano in progressivo perfezionamento banche dati centralizzate dei nominativi di chiamata disponibili, anche in virtù di quanto prescritto dall'All. 26 Art. 7 comma 3, il quale prevede che alla scadenza di un'Autorizzazione Generale, se non rinnovata, il nominativo rimanga a disposizione solamente per un anno. Questi presupposti rendono auspicabile la previsione nell'Art. 139 (Nominativi) del concetto di nominativo a scelta (vanity) in aggiunta a quello assegnato, con modalità di assegnazione e contributi economici da definirsi, in analogia con quanto già possibile in molti altri Paesi.
Repeaters e Hotspots
L'Art. 143 (Stazioni Ripetitrici) è forse uno di quelli che più descrive la difficoltà di tenere aggiornato il Codice con la velocità del mondo delle telecomunicazioni. Parla infatti di memorizzazione e ritrasmissione, instradamento di messaggi, uso collettivo - termini che ricordano l'avvento delle comunicazioni digitali, che oggi potrebbero essere più propriamente descritti con i concetti di divisione di frequenza o di tempo, ed impianti ad accesso multiplo. Inoltre, questo articolo risulta sorpassato rispetto alla previsione che solamente le Associazioni di radioamatori possano conseguire Autorizzazioni Generali per stazioni automatiche non presidiate, in quanto l'Art. 9 dell'All. 26 già prevede che anche le persone fisiche possano ottenere il medesimo titolo. Infine, richiamando appunto le necessità pratiche e, per ulteriore semplificazione, sarebbe opportuno chiarire che le stazioni automatiche installate presso la residenza o il domicilio del titolare dell'Autorizzazione Generale siano soggette a semplice comunicazione, in quanto presidiate e soggette alle stesse prescrizioni. Su questo tema, al di là del Codice, raccomandiamo sempre l'utilizzo di potenze ridotte e l'applicazione del Band Blan IARU nella scelta delle frequenze, per una piacevole convivenza: capita sovente di individuare hotspots casalinghi posizionati su frequenze di ingressi ripetitore, con evidente ma evitabile interferenza.
Nominativi Speciali e Siti Marconiani
L'Art. 144 (Autorizzazioni Speciali) prevede già il rilascio di Autorizzazioni Generali a soggetti diversi dalle persone fisiche. Una'anomalia nota riguarda la possibilità di rilasciarle alle Associazioni limitatamente alle "Sezioni delle Associazioni dei radioamatori legalmente costituite". Questa formulazione esclude, ad esempio, le articolazioni territoriali quali i Comitati Regionali, e sarebbe opportuno ampliarla. Inoltre, nella formulazione in vigore è prevista la dichiarazione di un elenco nominale di chi operi la stazione, all'atto pratico difficile e controproducente per gli scopi di cui all'Art. 134 e che sarebbe utile eliminare.
Infine, il Codice non prevede il rilascio di autorizzazioni alle stazioni marconiane, ovvero alle stazioni operanti presso i Siti Marconiani come già più volte sostenuto dalla nostra Associazione a partire dal 1993. Una simile prescrizione andrebbe a riconoscimento dell'importanza degli stessi nel percorso di invenzione e sperimentazione della Radio, e sarebbe un chiaro tratto distintivo per il Made in Italy.
Partecipazione di non radioamatori alle attività divulgative
La modifica che forse più ci porterebbe alla pari di molti altri Paesi altrettanto rilevanti nel panorama radioamatoriale internazionale e che ci darebbe uno strumento divulgativo concreto per farci conoscere da chi ancora non sa di voler diventare radioamatore, riguarda la possibilità di permettere l'uso di una stazione anche non muniti di patente, in occasione di specifiche manifestazioni di rilevanza nazionale e internazionale, sotto la responsabilità e vigilanza del titolare dell'Autorizzazione, e per le sole finalità di promozione del radiantismo. Una modifica in tal senso renderebbe finalmente più semplice e trasparente l'attività nelle scuole, gli School Contact ARISS, le attività Scout JOTA (Jamboree on The Air), alcune attività YOTA (Youngster On The Air), le attività presso i musei, le attività dimostrative delle nostre Sezioni sul territorio, con l'obiettivo non solo di far vedere cosa sia la radio, ma di coinvolgere attivamente.
Emergenze
Per concludere, tra tanti articoli che richiedono modifiche e aggiornamenti, è opportuno citare un articolo già molto chiaro ma che viene, talvolta deliberatamente, ignorato. Si tratta dell'Art. 141 (Calamità - contingenze particolari) dove è previsto che per particolari necessità, le stazioni di radioamatore possono essere autorizzate dall'Autorità competente ad andare oltre i limiti dell'Art. 134 già analizzato. In altre parole, questo articolo prescrive che non è permesso svolgere attività di Protezione Civile o di emergenza in genere sulle frequenze amatoriali, specie se si opera per conto di altri soggetti e per situazioni che comportino la condivisione di dati personali e informazioni di terzi, a meno di specifica autorizzazione. Un esempio di corretta applicazione di questo articolo lo abbiamo vissuto nel maggio 2023 in occasione dell'alluvione in Romagna, dove il Prefetto di Ravenna ha disposto che ARI potesse coordinare le comunicazioni sulle frequenze a noi assegnate superando i limiti dell'Art. 134 per far fronte alla completa mancanza di comunicazione sul alcune aree del territorio.
Chissà se entro i prossimi 20 anni potremo passare il microfono ai nostri figli o nipoti durante l'ARRL Kids Day, disporre di un nominativo 2x1, organizzare presso una nostra Sezione l'esame per alcuni Novice 14enni e subito trascinarli in un corso di CW.
Vantare una normativa al passo dei Paesi con il più alto grado di diffusione del radiantismo è un lavoro continuo e fondamentale per la principale Associazione Nazionale. Quello che ne faremo per diffondere un buon radiantismo in Italia dipenderà da tutti noi.
* Presidente dell'ARI