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Modalità di adeguamento statutario da parte degli enti del Terzo Settore
di Vincenzo Favata, IT9IZY
La disciplina degli adeguamenti statutari, contenuta nell'art. 101, comma 2 del codice del terzo settore, stabilisce: "Fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri Onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro 24 mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria".
Il riferimento alle deliberazioni dell'assemblea ordinaria semplifica non poco l'iter modificativo per le categorie di Enti ai quali si applicano le disposizioni in esame; dette norme si applicano a tre categorie di enti: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale ed Onlus, iscritte nei registri previsti dalle normative di settore.
Le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono attivabili limitatamente ad un duplice ordine di modifiche statutarie: per gli adeguamenti alle disposizioni del codice aventi carattere inderogabile per l'introduzione di clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni, qualora quest'ultime risultino per legge derogabili.
La normativa inoltre prevede la necessità dell'atto pubblico (rogito notarile) per le modifiche degli statuti degli Enti in possesso di personalità giuridica.
Il Legislatore ha inteso evitare che, con delibera dell'assemblea ordinaria - quindi con le maggioranze per tale tipo di assemblea e con le evidenti ridotte garanzie nei confronti delle minoranze - vengano approvate modifiche statutarie che la nuova normativa non richiede.
La facoltà di adeguamento statutario secondo il regime alleggerito di cui all'art.101, comma 2, C.T.S. riguarda gli enti già costituiti alla data del tre agosto 2017 che possono adeguarsi entro 24 mesi, contrariamente agli enti costituiti dopo detta data che sono tenuti a conformarsi alle disposizioni codicistiche applicabili in via diretta.
L'Ente del Terzo Settore (ETS) si qualifica come tale per l'esercizio in via esclusiva o principale, di una delle attività d'interesse generale e individuate nell'elenco contenuto nell'art.5 del codice. Pertanto, l'indicazione delle attività d'interesse generale da svolgersi da parte dell'ente costituisce contenuto obbligatorio dello statuto.
Sul punto appare opportuno ed utile precisare che esigenze di chiarezza e trasparenza nei confronti degli associati, dei terzi e delle pubbliche amministrazioni richiedono che l'individuazione da parte dello statuto delle attività di interesse generale ne consenta una immediata riconducibilità a quelle elencate nel codice.
Inoltre, è opportuno fornire nello statuto specificazioni circa i contenuti delle attività riconducibili a quelle elencate nel codice.
L'esercizio di attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale ricomprese nell'elenco più volte citato è subordinato al fatto di essere consentito espressamente dallo statuto e che dette attività siano effettivamente strumentali rispetto a quelle d'interesse generale.
Peraltro, qualora l'ETS intenda esercitare attività diverse la loro individuazione potrà essere successivamente operata dagli organi dell'ente, cui lo statuto dovrà attribuire la relativa competenza .
I criteri per individuare la secondarietà e la strumentalità delle attività saranno definiti con decreto interministeriale avente valore regolamentare. Gli statuti devono altresì necessariamente conformarsi al dettato dell'art. 15, comma 3, in tema di diritto degli associati e degli aderenti di esaminare i libri sociali.
Il Legislatore ha previsto regole specifiche di governance degli enti al fine di assicurare la coerenza della loro struttura organizzativa con le finalità perseguite.
Il principio democratico cui il Legislatore ha voluto improntare le forme associative nell'ambito del terzo settore impone che l'approvazione delle modifiche dello statuto sia posta in essere con una procedura rafforzata tale da assicurare un livello di rappresentatività dell'assemblea dei soci più elevato di quello ordinario, per prevenire che una minoranza possa introdurre variazioni strutturali dell'organizzazione dell'ente destinate a riflettersi sulla generalità dei soci ledendo, in tal modo, il principio democratico.
Qualora l'organo di amministrazione abbia natura collegiale, lo statuto deve prevedere disposizioni in deroga per le associazioni che hanno un numero di associati non inferiore alle 500 unità.
Inoltre, lo statuto deve prevedere le regole di funzionamento dello organo amministrativo societario (quorum di validità delle sedute, eventuale necessità di maggioranze qualificate per assumere le deliberazioni) o demandare la fissazione delle stesse ad apposito regolamento. La disciplina dell'organo di controllo e della revisione legale dei conti ha carattere inderogabile, con conseguente obbligo per gli enti di conformare gli statuti al dettato normativo.
Per l'esame di tutte le ipotesi particolari si rinvia al D.lgs 3 agosto 2018, n. 105, pubblicato sulla GURI del 10 settembre 2018, alla L. 6 giugno 2016, n. 106, ed al D.lgs 3 luglio 2017, n. 117.
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