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Una nuova sfida per l'ARI:
il "codice del Terzo Settore"
Vincenzo Favata, IT9IZY
Ritengo utile informare i Soci, sinteticamente e con termini comprensibili (anche ai non addetti ai lavori e a coloro che non si occupano personalmente delle radiocomunicazioni di emergenza in ambito di protezione civile), della recente emanazione di una nuova legge (codice del Terzo Settore) che regola le associazioni come la nostra.
Tutti i soci sono a conoscenza del fatto che l'ARI, per far fronte alle esigenze della precedente normativa in vigore ed al fine di consentire l'opera dei propri soci nell'ambito della protezione civile - ovviamente solo nel campo delle comunicazioni d'emergenza - si è dotata di una struttura denominata ARI-RE.
E' quasi certo però che non tutti sono consapevoli che l'ARI-RE, posta in essere per far fronte alle esigenze di adeguamento della nostra associazione alle norme sopravvenute in materia, oggi può ritenersi non più idonea allo scopo per cui era stata creata.
Con l'emanazione della nuova normativa, tutti gli sforzi adeguativi, compreso il lavoro della Commissione di recente istituita, sono stati, in gran parte, posti nel nulla; invero, le nuove regole hanno profondamente innovato, anche mediante restrizioni e obblighi, giustificati con esigenze varie, l'assetto normativo delle associazioni che intendono occuparsi di protezione civile.
Per rendere immediatamente l'idea di ciò che è accaduto è possibile prendere le mosse dal fatto che la disciplina del codice del Terzo Settore dovrà essere letta in parallelo con quella del Codice Civile, per le problematiche costitutive e gestionali, dovendosi rintracciare all'interno di quest'ultimo le parti non disciplinate dal Decreto Legislativo 117/2017, portante la riforma in esame.
Dalla disamina delle norme emesse, salvo eventuali future modifiche (de iure condendo auspicabili), può affermarsi che numerose saranno le associazioni che per scelta o per impossibilità giuridica, rimarranno estranee alla riforma ("ne consegue la prevedibile permanenza di un settore non profit assai vasto e variegato anche al di fuori della nuova disciplina del terzo settore").
Detta possibilità è stata presa esplicitamente in considerazione dal Legislatore solo per una categoria di associazioni; infatti nella nuova normativa viene, in maniera del tutto condivisibile, chiarito il ruolo delle società sportive; quest'ultime, pur svolgendo un'attività rientrante tra quelle di interesse generale sulla base di quanto dispone il testo normativo, potranno continuare ad applicare "l'attuale e specifica disciplina in tema di associazioni e società sportive dilettantistiche" che non viene in alcun modo modificata dalla nuova disciplina.
Per l'ARI e le associazioni analoghe e/o similari si pongono adesso non pochi problemi stante che la riforma, fra le numerose modifiche ed innovazioni, ha istituito un registro unico del Terzo Settore, per superare la molteplicità dei registri locali e nazionali ed ha previsto e disciplinato la riforma dell'istituto del 5 per mille, raccordando la disciplina civilistica con quella tributaria.
Inoltre la riforma organica della disciplina in materia di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso, che ha valorizzato i principi di gratuità, democraticità e di partecipazione dell'iniziativa volontaristica, ha limitato di fatto l'accesso al nuovo Registro alle associazioni che svolgono in prevalenza attività di volontariato.
Con il nuovo Codice del Terzo Settore si è provveduto al riordino di tutta la normativa riguardante gli enti del Terzo Settore, che saranno iscritti al "Registro unico nazionale del Terzo settore", un unico punto di riferimento, monitorato e gestito dalle Regioni su una piattaforma nazionale che farà capo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il Parlamento ed il Governo, nei lavori preparatori della legge in esame hanno fatto riferimento allo spirito della Costituzione e al principio di sussidiarietà. Esso è un principio costituzionale fondamentale; infatti, promuove l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, nello svolgimento delle attività di interesse generale.
L'intento è stato quello di dare sistematicità e organicità al mondo definito del Terzo Settore stimato in 300 mila associazioni, circa un milione di lavoratori ed oltre 5 milioni di volontari.
Pragmaticamente e senza nulla togliere all'enfasi del Legislatore, per la nostra ARI il nuovissimo codice pone, innanzitutto, una serie di ostacoli che dovranno essere affrontati e superati per poter consentire l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale.
Detto passaggio obbligatorio consentirà la prosecuzione di un'attività intrapresa da molti anni con valutazioni lusinghiere da parte delle Istituzioni Pubbliche di volta in volta interessate.
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