Dalla parte della Legge
Modalità di adeguamento statutario da parte degli enti del Terzo Settore
di Vincenzo Favata, IT9IZY
La disciplina degli adeguamenti statutari, contenuta nell'art. 101, comma 2 del codice del terzo settore, stabilisce: "Fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri Onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro 24 mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria".
Il riferimento alle deliberazioni dell'assemblea ordinaria semplifica non poco l'iter modificativo per le categorie di Enti ai quali si applicano le disposizioni in esame; dette norme si applicano a tre categorie di enti: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale ed Onlus, iscritte nei registri previsti dalle normative di settore.
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