Notice
  • Direttiva EU e-Privacy

    Questo portale utilizza i cookie per offrirti le migliori risorse tecnologiche disponibili. Continuando a visitarci senza modificare le tue impostazioni accetti implicitamente di ricevere tutti i cookies. Diversamente, puoi modificare le tue preferenze agendo direttamente sulle impostazioni del software di navigazione impiegato.

    Documentazione Direttiva e-Privacy

PostHeaderIcon L'Editoriale di aprile 2022

Ancora chiarimenti utili per i Soci
di Vincenzo Favata, IT9IZY

Recentemente sono arrivate in sede a Milano richieste di delucidazioni da parte di Sezioni che, in ossequio a quanto previsto dalle recenti modifiche al regolamento nazionale, hanno costituito APS o ODV al fine di usufruire dei benefici previsti dalla legge per tali Enti. Appare utile ricordare ancora una volta che, dopo l'entrata in vigore della normativa del Terzo Settore, il vecchio regolamento ARI-RE è diventato inidoneo per le iscrizioni ai registri territoriali e per proseguire l'attività già intrapresa, le Organizzazioni territoriali ARI che si occupano delle radiocomunicazioni di emergenza  devono, per usufruire dei benefici di legge, iscriversi nell'elenco territoriale e al RUNTS ai sensi del D.L. 3/7/2017 n° 117.



Coloro che si occupavano e si occupano di Protezione Civile possono, pertanto, organizzarsi e costituirsi ai sensi del nuovo Decreto Legislativo del 3 luglio 2017, n° 117 (ex legge 266/91 abrogata).


Non è superfluo precisare che le "nostre" Organizzazioni territoriali possono essere formate solo ed esclusivamente da Soci dell'Associazione Radioamatori Italiani con sede in Milano in Via Scarlatti 30.

Ovviamente, tali iscrizioni dovranno essere comunicate alla Sede Nazionale all'indirizzo pec ufficiale e consentiranno la gestione separata dell'attività di P.C. e dei relativi oneri patrimoniali nel rispetto delle normative vigenti specie sotto l'aspetto dell'operatività locale e della tracciabilità finanziaria.

Peraltro sul punto è importante ribadire che il D.lgs n. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo Settore) all'art. 22, ha apportato alcune importanti modifiche normative che incidono sul Codice Civile e su parte della legislazione civilistica di settore.

La sopracitata disposizione di legge pone innanzitutto le basi di un procedimento di riconoscimento della personalità giuridica alternativo a quello classico di cui al D.P.R. n. 361/2000; il menzionato articolo stabilisce che la personalità giuridica possa essere acquisita anche con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; detta norma, così come precisato in passato, non modifica lo stato giuridico dell'ARI quale Associazione Nazionale riconosciuta.

La riforma del Terzo Settore non ha generato nuovi tipi di enti (associazioni, fondazioni, etc.) ma ha integrato la disciplina vigente contenuta nel libro primo del Codice Civile con riferimento al concetto di attività d'interesse generale, alla disciplina dell'autonomia patrimoniale, al profilo della pubblicità connessa all'iscrizione nel registro unico del Terzo Settore ed alla disciplina dei controlli sull'attività e sulla gestione.

Infine, è opportuno e necessario precisare che i rapporti tra le Sezioni, i Comitati Regionali e la Sede Nazionale, rimangono invariati e sottoposti unicamente alla norme statutarie in vigore.

* Presidente dell'ARI